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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 29/08/2017, n. 476
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- Ord. P.C.M. 25/09/2017, n. 483
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[Premessa]IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1. - Nomina Commissario e piano degli interventi1. Al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento sismico di cui in premessa, l’arch. Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, è nominato commissario delegato e provvede ad assicurare il necessario raccordo tra i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio nell’immediatezza dell’evento, ponendo in essere ogni necessaria misura atta a garantire il proseguimento delle funzioni di coordinamento degli interventi già avviati, nonché quanto ulteriormente necessario, definendo, con proprio successivo provvedimento, le relative modalità organizzative. 2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si raccorda con il prefetto della Provincia di Napoli e si avvale della struttura organizzativa regionale, ivi compresi gli enti e le agenzie ad essa facenti capo, dell |
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Art. 2. - Contributi autonoma sistemazione1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di prov |
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Art. 3. - Trattamento dati personali1. Nell’ambito dell’attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza indicata in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. 2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l’espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all’ |
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Art. 4. - Deroghe1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo nominati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del |
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Art. 5. - Spese funerarie1. I Comuni interessati dall’evento sismico provvedono a sostenere gli oneri per le esequie delle vittime dell&rsquo |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di beni culturali1. L’Unità di crisi coordinamento regionale della Campania di cui all’art. 1, comma 2, del presente provvedimento, raccordandosi con la struttura centrale del MiBACT - Unità di crisi coordinamento nazionale, provvede alle attività di verifica dei danni secondo le procedure di cui alla direttiva MiBACT del 23 aprile 2015 ed all’espletamento degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall’evento sismico di cui in premessa, con oneri a carico delle risorse di cui all’a |
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Art. 8. - Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo1. Nell’ambito delle misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, allo scopo di assicurare l’immediato potenziamento delle reti di monitoraggio sismico del territorio nell’area dell’isola di Ischia, colpita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, all’interno del piano previsto dall’art. 1, co |
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Art. 9. - Verifiche di agibilità post sismica degli edifici1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, il commissario delegato provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, d’intesa col Dipartimento della protezione civile. Le verifiche di agibilità si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all’ |
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Art. 10. - Disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito |
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Art. 11. - Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 5, della legge n. 225/19921. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricogniz |
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Art. 12. - Patrimonio pubblico1. L’ambito della ricognizione comprende il fabbisogno: a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati, per i quali il commissario delegato acquisisce i dati dall’U |
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Art. 13. - Patrimonio privato1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, d |
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Art. 14. - Attività economiche e produttive1. L’attività di ricognizione comprende: a) il fabbisogno necessario per |
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Art. 15. - Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 12, 13 e 14 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante. |
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Art. 16. - Copertura finanziaria1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del |
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Art. 17. - Relazione del commissario delegato1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza del |
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