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D. Leg.vo 20/02/2009, n. 23

Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
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Premessa


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;

Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal

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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».

2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede;»;

e) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti a

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Art. 2. - Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'

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Art. 3. - Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Le disposizioni di cui all'

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Art. 4. - Invarianza degli oneri

1. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri p

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Allegato - (Previsto dall'articolo 1, comma 5)

Parte di provvedimento in formato grafico

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