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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/02/2006
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/02/2006
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/02/2006
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[Premessa]Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa |
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PARTE PRIMA - NORME GENERALI |
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Art. 1. - Definizioni1. Per «aviosuperficie» si intende un’area idonea alla partenza e all’approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. 2. Per «elisuperficie |
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Art. 2. - Applicabilità1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle aviosuperfici come definite all’art. 1; |
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Art. 3. - Gestione ed uso delle aviosuperfici1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l’aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in r |
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Art. 4. - Gestione - Norme procedurali1. La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l’aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato. 2. Il gestore trasmette all’ENAC almeno quar |
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Art. 5. - Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici1. Il pilota oltre a richiedere il consenso di cui all’art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento: a) nominativo pilota ed |
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Art. 6. - Attività su aviosuperfici1. Sulle aviosuperfici, oltre all’effettuazione di attività non remunerate, sono consent |
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Art. 7. - Elisuperfici occasionali1. È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio. 2. Al fine di determinare l’adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni: a) la dimensione minima dell’area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell’elicottero con i rotori in moto; |
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Art. 8. - Aviosuperfici occasionali1. È considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli. 2. L’uso di aviosuperfici occasionali da parte di velivoli è consentito esclusivamente per attività di lavoro aereo. Per l’uso delle aviosuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gesto |
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Art. 9. - Comunicazioni1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione aeroportuale e all’autorità di pubblica sicurezza competenti territorialmente sulla località nella quale l’aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni: a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza; |
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Art. 10. - Limitazioni1. La scelta, la gestione e l’uso di un’aviosuperficie sono subordinati al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggetti alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorità civili o milita |
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Art. 11. - Disposizioni generali1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali e alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti auto |
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PARTE SECONDA - ATTIVITÀ ELICOTTERISTICA SU ELISUPERFICI |
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Art. 12. - Elisuperfici - Caratteristiche tecniche1. La dimensione minima dell’area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell’elicottero con i rotori in moto. 2. L’andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei al |
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Art. 13. - Elisuperfici in elevazione - Caratteristiche tecniche1. Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 12, alle elisuperfici in elevazione si applicano i requisiti di seguito riportati. 2. L’area destinata ad elisuperficie deve essere: a) piana e di pendenza, compresa tra l’1% ed il 2%, i |
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Art. 14. - Assistenza antincendio1. Devono essere dotate di assistenza antincendio: le elisuperfici in elevazione; le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubbli |
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Art. 15. - Norme operative1. L’uso di elisuperfici situate in aree urbane è consentito solo se sono disponibili aree di atterraggio d’emergenza lungo le traiettorie di decollo |
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Art. 16. - Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su elisuperfici1. Il pilota che intende impiegare elicotteri sulle elisuperfici occasionali deve: a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell’abilitazione al tipo di elicottero impiegato; b) avere un’attività di volo su elicottero di almeno 130 ore; |
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Art. 17. - Attività di trasporto pubblico con elicotteri1. È consentito il trasporto pubblico sulle elisuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d’impiego dell’aeromobile. La documentazione d’impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l’effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in volo sulle elisuperfici di prevista utilizzazione. Le risultanze delle ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla società secondo procedure approvate dall’ENAC. |
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Art. 18. - Attività aeroscolastica con elicotteri1. L’attività aeroscolastica su elisuperfici è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell’elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale |
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Art. 19. - Lavoro aereo con elicotteri1. L’attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell’elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di vo |
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PARTE TERZA - ATTIVITÀ SU AVIOSUPERFICI CON VELIVOLI |
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Art. 20. - Aviosuperfici terrestri - Caratteristiche tecniche1. Le dimensioni della pista devono essere idonee all’effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo. 2. L’andamento plano-altime |
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Art. 21. - Requisiti dei piloti per l’impiego di velivoli su aviosuperfici1. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve: a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di validità e dell’abilitazione al tipo di velivolo impiegato; b) aver svolto una attività minima di volo pari ad almeno cinque decolli e cinque approdi su aviosuperfici; c) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell’aviosuperficie. |
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Art. 22. - Trasporto pubblico con velivoli1. L’uso di aviosuperfici per attività di trasporto pubblico con velivoli è consentito esclusivamente per i voli: a) non di linea; b) con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e numero di posti passeggeri non superiore a 9. 2. Le operazioni sulle aviosuperfici sono consentite nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d’impiego dell’aeromobile. La documentazione d’impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato |
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Art. 23. - Attività aeroscolastica con velivoli1. L’attività aeroscolastica è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell’aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici. 2. L’uso per attività aeroscolastica delle aviosuperfi |
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Art. 24. - Lavoro aereo con velivoli1. L’attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell’aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni |
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PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 25. - Aggiornamento1. All’aggiornamento delle disposizioni contenute nella seconda parte, terza parte e nelle appe |
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Art. 26. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta |
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APPENDICE 1 - REQUISITI PROCEDURALI RELATIVI ALL’AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE E L’USO DI AVIOSUPERFICI1. Nei casi in cui è richiesta l’autorizzazione per la gestione e l’uso di una aviosuperficie, il gestore presenta domanda a |
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APPENDICE 2 |
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Manica a vento |
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Segnaletica: dimensioni e coloriPer le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere la lettera identificativa H, di colore rosso, |
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Segnaletica: diurna e notturna |
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APPENDICE 3 - REQUISITI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE FISICHE ED ALLA SEGNALETICA DIURNA APPLICABILI ALLE AVIOSUPERFICI TERRESTRI |
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Piste pavimentateSegnalazione della pista con striscia continua bianca di almeno 30 cm di spessore di: |
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Piste non pavimentateSegnalazione di bordo pista con segnalatori bianchi piatti rettangolari a livello con la superficie, lunghi 3 m larghi 1 m, spaziati a |
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Larghezza delle pistePer l’utilizzo in attività di trasporto pubblico o per attività aeroscolastica le piste devono avere le seguenti dimensioni minime: — larghezza della pista pari ad almeno 18 metri; — area contenente la pista con lo stesso andamento plano altimetrico, di dimensioni pari a due volte la larghezza di pista, priva di ostacoli; — area di sicurezza a fine pista, qualora sul prolungamento della stessa le caratteristiche orografiche del terreno o la presenza di ostacoli siano ritenuti pericolosi in caso di uscita di pista del velivolo. |
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