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Ord.C. Cass. 21/05/2002, n. 7447

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1. Progetto oo.pp. - Incarico del Comune - Concessione comunale per la redazione del progetto preliminare ed esecutivo - Domanda del titolare della concessione per la risoluzione della convenzione - Controversia - Giurisdizione amministrativa.
1. La domanda con la quale il privato, titolare della concessione comunale per la predisposizione del progetto preliminare e di quello esecutivo per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la realizzazione della nuova sede degli uffici giudiziari della città (ivi comprese l'indizione della gara d'appalto per l'assegnazione a terzi dei lavori e l'assistenza nella gestione dell'appalto), chieda la risoluzione della convenzione per fatto e colpa del Comune, introduce una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che nella specie risulta inapplicabile l'art. 31 bis della L. 94/109 (e succ. mod.), per difetto di quelle attività rientranti nella nozione di "lavori pubblici" fornita dall'art. 2 della suddetta L. n. 109, e rileva piuttosto l'art. 11, comma 5, della L. 90/241, che riserva alla giurisdizione esclusiva di tale giudice le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli "accordi" in base ai quali venga individuato il contenuto di un provvedimento che la pubblica amministrazione deve emettere a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio di una pubblica funzione amministrativa; norma da ritenersi applicabile anche alle controversie nascenti da accordi conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore.


(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 11R; L. 11 febbraio 1994 n. 109, artt. 2 e 31 bis)R

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