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Sent. C. Cass. pen. 03/11/2000, n. 3489

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Demolizione - Reato - Ordine del giudice ex art. 7 L. 85/47 - Potere-dovere.
1. Il potere-dovere del giudice penale di eseguire la demolizione dell'opera edilizia abusiva, disposta ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47 con la sentenza di condanna, opera anche nel caso in cui le opere siano state acquisite al patrimonio del Comune, con la sola esclusione del caso in cui sia intervenuta la deliberazione del Consiglio comunale che abbia dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici.

1a. Ved. Tsa 1° dicembre 2000 n. 141R (Demolizione di costruzione edilizia abusiva eseguita su terreno demaniale - Competenza ing. capo Genio civile); Cass. pen. III 4 luglio 2000 n. 1961 (Determinazione di modalità esecutive della demolizione disposta ex art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47 - Competenza del pubblico ministero); Cass. pen. III 15 marzo 2000 n. 65 (Effetti dell'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva, ex art. 7, u.c., L. 85/47).
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7)R

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