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Sent. C. Cass. 04/02/2000, n. 1248

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggi - Vincolo di aree ex art. 18 L. 1967 n. 765 - Integrazione del corrispettivo dovuto al costruttore venditore dall'acquirente del singolo appartamento per ottenere il diritto d'uso dell'area di parcheggio, previa necessaria istanza.
1. Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, operante in forza della L. 1967 n. 765, il diritto del costruttore - venditore ad esigere il maggior compenso per il diritto di uso dell'area di parcheggio può essere esercitato solo in presenza della domanda dell'avente diritto alla esecuzione della prestazione di cui si tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine di prescrizione relativo al predetto diritto del venditore.

1a. (ATED-PARK.1/1) - Ved. C. Stato V 5 novembre 1999 n. 1835R.
(Cod. civ. art. 2935; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18)R

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