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Sent.C. Cass. 12/08/1987, n. 6921

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. Esercizio continuativo della libera professione - Obbligo di iscrizione - Trattamento pensionistico per progresso rapporto di lavoro - Irrilevanza.
1. Nella disciplina della L. 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un progresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'obbligo dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con L. 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione.

1. Conf. Cass. S.U. 13 novembre 1986 n. 6638[R=W13N866638].
Cost. artt. 2, 8; L. 4 marzo 1958 n. 179R; L. 3 gennaio 1981 n. 6, artt. 20, 21R

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