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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 24/11/2011, n. 212

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, presentata dal RTI Studio Architetti Benevolo - Land Milano srl – Procedura aperta per l’affidamento del servizio concernente la redazione del P.U.A. di cui alla L.R. n. 5/2005 finalizzato alla costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno alla Città di Velia - Importo a base d’asta € 350.000,00 - S.A.: Comune di Ascea.

1. Il servizio concernente la redazione del piano urbanistico attuativo di cui alla L. R. Campania n. 5 del 8.2.2005 è un servizio distinto rispetto a quelli elencati dagli artt. 91 D.Lgs. n. 163/2006 e 50 D.P.R. 554/99, con la conseguenza che non trova applicazione, in tal caso, la disciplina speciale dettata dal legislatore per i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, ivi compresa l’indicazione da parte del raggruppamento concorrente del nominativo di un “giovane profes

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[Premessa]

Il Consiglio


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Considerato in fatto

Lo Studio Architetti Benevolo, mandataria del costituendo raggruppamento Studio Architetti Benevolo – Land Milano srl, con l’istanza in oggetto indicata ha chiesto il parere dell’Autorità in merito all’operato del Comune di Ascea nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) di cui alla L.R. n. 5/2005, finalizzato alla riqualificazione paesistico-ambientale della zona intorno all’antica Città di Velia.

Con la prima censura l’istante lamenta il mancato accesso agli atti di gara a seguito di apposita domanda. Al riguardo riferisce che la stazione appaltante, in un primo momento, lo ha invitato ad estrarre copia dei verbali di gara, precisando che la documentazione relativa alle offerte delle imprese classificatesi al 1° e al 2° posto in graduatoria non sarebbe stata visionabile in attesa dell’eventuale opposizione delle interessate e, in un secondo momento, ha affermato che l’accesso sarebbe stato consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.

Con la seconda censura l’istante lamenta l’ammissione alla gara del costituendo RTI lsolarchitetti srl, risultato poi aggiudicatario, ritenendo che in realtà quest’ultimo dovesse essere escluso per inosservanza della disciplina relativa alla presentazione dell’offerta.

Secondo il bando di gara, infatti, il plico recante l’offerta doveva contenere tre buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con all’esterno l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e, rispettivamente, le diciture Busta “A Documentazione amministrativa”, Busta “B Documentazione tecnica Offerta”, Busta “C Offerta economica” (punto 5.3). Di contro il plico presentato dal RTI lsolarchitetti srl conteneva tre buste sulle quali erano semplicemente riportate le lettere A, B e C, senza le ulteriori specifiche previste dal bando. In sede di gara il concorrente è stato in un primo momento esclus

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Ritenuto in diritto

Con riferimento alla prima doglianza, si osserva che l’interesse dell’istante di accedere alla documentazione di gara risulta essere stato soddisfatto dalla stazione appaltante. Quest’ultima, infatti, ha rappresentato: a) di aver approvato i verbali di gara ed affidato definitivamente il servizio al RTI Isolarchitetti S.r.l. con determina n. 180 del 25/11/2010; b) di aver comunicato all’istante l’avvenuta aggiudicazione definitiva e la possibilità di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi alla gara in oggetto con nota prot. n. 13918 del 7/12/2010; c) di aver consegnato all’istante in data 9/12/2010 copia della determina n. 180/2010 e di tutti i verbali di gara; d) di aver predisposto il rilascio anche di tutta la documentazione completa relativa al primo e secondo classificato.

Con riferimento alla seconda doglianza, inosservanza della lex specialis in tema di presentazione dell’offerta, occorre preliminarmente considerare la clausola del bando che viene qui in rilievo. Quest’ultimo al punto 5.3 recita: “Contenuto del plico: La busta deve contenere, a pena di esclusione, tre buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e, rispettivamente, le diciture: Busta “A – Documentazione amministrativa” Busta “B – Documentazione tecnica - Offerta” Busta “C – Offerta economica””. La ratio della norma è all’evidenza quella di tutelare interessi di carattere procedimentale ed organizzativo della stazione appaltante, consentendole di identificare immediatamente il concorrente, e di salvaguardare il comune interesse degli operatori economici a partecipare a gare che si svolgono nel rispetto dei principi di segretezza delle offerte e par condicio dei concorrenti.

Ciò posto, si ritiene conforme alla tutela dei predetti interessi non tanto una lettura formalistica della prescrizione in esame – che sacrificherebbe il favor partecipationis – bensì un’interpretazione finalistica della stessa, capace di coniugare tutti i principi sopra ricordati.

Conseguentemente l’operato della stazione appaltante, che ha ammesso il costituendo RTI Isolambiente srl a partecipare, può considerarsi

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della Commissione di gara in merito all’accertamento del possesso dei requisiti

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