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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/06/2014, n. 128
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/06/2014, n. 128
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Provincia di Frosinone – “Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali post incidente stradale, in surroga del civilmente responsabile dell’evento dannoso”– importo annuale a base di gara euro 400.000,00 – S.A.: Provincia di Frosinone. affidamento del servizio di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente – requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani – illegittimità.Art. 30 del Codice - servizio di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente - determinazione delle tariffe massime a base d’asta -legittimità 1. In una concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali post incidente stradale, in surroga del civilmente responsabile dell’evento dannoso, è legittimo il disciplinare di gara che preveda quale requisito di ammissione, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 24 ottobre 2013 è pervenuta l’istanza in epigrafe, con cui la Provincia di Frosinone chiede il parere dell’Autorità in ordine alla procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidente, mediante pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, di importo annuale a base di gara pari ad euro 400.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con separate diffide trasmesse alla stazione appaltante prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le socie |
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Ritenuto in dirittoViene all’esame dell’Autorità la procedura aperta indetta dalla Provincia di Frosinone, con bando pubblicato il 4 settembre 2013, per l’affidamento biennale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidente, mediante pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e delle sue pertinenze. 1) Il primo dei quesiti riguarda la legittimità del disciplinare di gara nella parte in cui prevede, quale requisito di ammissione, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati). Va ricordato che, con specifico riguardo all’appalto di pulizia delle strade a seguito di incidenti, la giurisprudenza ha censurato l’irragionevolezza della lex specialis di gara che richieda l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati, sul rilievo che la bonifica (consistente, ai sensi dell’art. 240 del D.lgs. n. 152 del 2006, nell’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio) esula dalla competenza dell’ente proprietario della strada ed incombe, di regola, sul soggetto che ha causato l’inquinamento; viceversa, per l’esecuzione degli ordinari interventi di pulizia delle strade e ripristino della viabilità, non sarebbero necessari così stringenti requisiti di qualificazione tecnica, tali da equiparare impropriamente il servizio di pulizia e ripristino alla bonifica di un sito inquinato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 4 febbraio 2011 n. 227; CGA Sicilia, sez. giurisdiz., 15 dicembre 2011 n. 998). Di recente, anche l’Autorità ha affermato l’illegittimità di un’analoga clausola, precisando tuttavia che la congruità e la ragionevolezza della qualificazione prescritta dal bando di gara devono sempre essere vagliate in concreto, po |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione: |
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