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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 14/01/2010, n. 4
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 14/01/2010, n. 4
Servizi Legali.1. La stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza, in violazione quindi dell’articolo 2 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara. In merito al fatturato |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoCon nota pervenuta all’Autorità, in data 25 settembre 2009, quattro professionisti hanno segnalato alcune clausole della gara d’appalto, con procedura ristretta, indetta dalla Regione Veneto per l’affidamento dei servizi legali connessi alla realizzazione del nuovo Ospedale di Padova, da rendere nell’arco di 5 anni, per un importo previsto a base di gara pari a 750 mila euro. In particolare, sono stati segnalati il divieto di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese e la sproporzione tra requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per la partecipazione alla gara, consistenti nell’aver realizzato nel triennio precedente la gara un fatturato complessivo pari a 20 milioni di euro e nell’avere una struttura composta da almeno 50 avvocati iscritti all’Albo, con competenze specifiche nel diritto am |
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Ritenuto in dirittoDalla narrazione dei fatti sopra riportati emerge in primis che la stazione appaltante ha erroneamente interpretato la vincolatività delle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici ai servizi di cui all’Allegato IIB. A tali servizi, come ricordato anche dalla Regione Veneto, si applica quanto disposto dall’art. 20 e dalla norma di chiusura contenuta nell’art. 27 del Codice. In base a tale norma, l’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 163/06R avviene, con invito di almeno cinque operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Inoltre, valgono i principi contenuti nella Comunicazione della Commissione CE sugli appalti esclusi N1, secondo cui “sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato”. Peraltro, l’orientamento della più recente giurisprudenza è quello di ritenere che la stazione appaltante debba seguire anche le norme generali che, sebbene non richiamate nell’art. 20, siano state espressamente inserite nel bando e negli altri documenti di gara, poiché in questo caso la stazione appaltante si “auto vincola” al rispetto delle stesse norme (sul punto si vedano Tar Lombardia - Milano n. 1380/08, Tar Piemonte n. 1719/07 e Tar Sardegna n. 1674/07, nonché le Deliberazioni dell’Autorità n. 10/09 e n. 36/09). L’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 prevede espressamente che siano ammessi alla partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei tra concorrenti; scosta |
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Il Consigliorileva che, avendo vietato la partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e avendo posto requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all’oggetto della gara, la Regione Veneto abbia violato i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 163/06R; |
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