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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 02/04/2008, n. 11

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Attività di progettazione - Regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale - Previsione dell'affidamento in economia del servizio della progettazione - Condizioni - Modalità di affidamento di incarichi tecnici.

1. Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non contempla la possibilità per un’amministrazione, mediante la stipula di una convenzione con una Università, di avvalersi delle strutture di quest’ultima per lo svolgimento di progettazioni ed altre attività connesse, non essendo le Università annoverate tra i soggetti di cui all’art.33 (SIIT, centrali di committenza, amministrazioni provinciali) del medesimo D.Lgs. 163/2006.

2. Eccezionalmente, in caso di accertata carenza da parte dei RUP della indisponibilità della struttura tecnica interna a svolgere attività di progettazione ed altre attività connesse afferenti le Università, tali incarichi possono essere affidati ai dipartimenti interni con conseguente remunerazione ai sensi dell’art. 92 D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di progettazione interna.

3. Le stazioni appaltanti, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possono prevedere nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale, anche l’affidamento in economia del servizio della progettazione, a condizione che tale riconduzione avvenga con la dovuta ragionevolezza ed adeguatezza nel pieno rispetto degli ambiti applicativi delineati dal comma 10 dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (determinazione n.4/2007).

4. Ai sensi dell’art. 92, comma 1, parte finale, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ai fini della determinazione delle modalità di affidamento di incarichi tecnici, si deve tener conto dell’importo complessivo di tutte le prestazioni da affidare allo stesso professionista.

5. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato è inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con ciò eliminando la possibilità dell’affidamento diretto su base fiduciaria. Detti principi, infatti, costituiscono i corollari del generale principio della tutela della libera concorrenza, in base al quale si intende garantire a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l’imparzialità della relativa azione amministrativa.

Dalla redazione