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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 09/11/2015, n. 14
L. R. Campania 09/11/2015, n. 14
L. R. Campania 09/11/2015, n. 14
- L.R. 05/04/2016, n. 6
- L.R. 02/08/2018, n. 26
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Prov |
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Art. 2 - (Principi)1. Le disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 19 dello Statuto della Regione Campania e dei seguenti principi: a) tutela e sal |
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Art. 3 - (Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino)1. Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 56/2014: a) agricoltura, caccia e pesca; b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali; c) industria, commercio e artigianato; d) sport e tempo libero; |
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Art. 6 - (Esercizio associato delle funzioni amministrative)1. Nell'ambito di un generale riordino delle funzioni amministrative sul proprio territorio, in particolare nella riorganizzazione d |
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Art. 7 - (Disposizioni generali per il trasferimento delle risorse)1. I trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni sono effettuati tramite Intese tra gli enti interessati da stipulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite, per quanto attiene alla ricollocazione delle risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. |
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Art. 8 - (Disposizioni per il trasferimento del personale nella Giunta regionale)1. Il personale in servizio a tempo indeterminato nelle Province e Città metropolitana destinato, alla data dell’ 8 aprile 2014, all'esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione con la presente legge e dichiarato in soprannumero ai sensi dei commi 421 e 422 della legge 190/2014 è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali, che definiscono altresì le modalità di verifica, nell'ambito delle Intese previste all'articolo 7 e nel rispetto delle procedure previste dal presente articolo, della corretta quantificazione delle unità di personale adibite a ciascuna funzione presso i vari enti di area vasta. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, coloro che svolgono compiti di polizia provinciale, coloro che sono addetti ai servizi per l'impiego. |
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Art. 9 - (Disposizioni per il trasferimento dei beni e per la successione nei rapporti attivi e passivi)1. Nell'ambito delle Intese di cui all'articolo 7, sono individuati i beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni da trasferire, previa ricognizione da parte dell |
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Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese relative al trattamento economico complessivo del personale riallocato nei ruoli della Giunta regionale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 “Servizi istituzionali, Generali e di gestione” Programma 10 “Risorse umane” Titolo 1 di euro 12 milioni, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1“Servizi istituzionali, Generali e di gestione” Programma 4 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” Titolo 1. |
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Art. 11 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento interno, e |
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Art. 12 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data |
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Art. 13 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Boll |
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