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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 31/08/1979, n. 52
L. R. Piemonte 31/08/1979, n. 52
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturaleAi sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco naturale |
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Art. 2 - ConfiniI confini del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, incidente sui Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, sono individuati nella allegata planimetria, in scala 1:25. |
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Art. 3 - FinalitàNell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo sono specificate second |
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Art. 4 - Durata della destinazioneLa destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal prec |
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Art. 5 - Costituzione del consorzio fra gli enti interessatiI Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, [Fraconato], Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, la Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese, nonché la Provincia di Alessandria, riuniti in consorzio, provvedono a svolgere le funzioni di direzione ed ammini |
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Art. 6 - Lo StatutoLo Statuto di cui al precedente art. 5, deve prevedere come organi del Consorzio: |
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Art. 7 - Il Consiglio di AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione è composto da: a) n. 5 rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Bosio, e n. 3 rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno degli altri Comuni interessati, eletti da ci |
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Art. 8 - Comitato tecnico-scientificoIl Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico |
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Art. 9 - PersonaleOmissis |
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Art. 10 - Il DirettoreOmissis |
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Art. 11 - ControlloIl Consorzio di cui al precedente art. 5, redige annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo, relativi alla gestione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, da sottoporre al parere preventivo della Giunta regionale. Il parer |
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Art. 12 - Norme vincolisticheSull'intero territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare nuove cave e torbiere. Sono consentite l'estrazione di pietre da taglio e da rivestimento e i prelievi di ghiaia e di sabbia, esclusivamente per utilizzarsi all'interno del parco, previa autorizzazione del Presidente del Consorzio, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico; b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla L.R. 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; |
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Art. 13 - SanzioniLe violazioni al divieto di cui alla lett. a), dell'art. 12 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), e), f), h), l), m), del precedente art. 12 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso. |
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Art. 14 - Indennizzo per vincoloQualora i vincoli corrispondano a una effettiva e definitiva diminuzione di reddito ricavato da attiv |
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Art. 15 - VigilanzaLa vigilanza del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è affidata: |
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Art. 16 - Piano dell'areaIn attesa dell'approvazione del piano territoriale di cui all'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi. |
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Art. 17 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazionePer gli oneri relativi alle spese di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 5.000.000. |
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Art. 18 - Finanziamenti per la gestioneAgli oneri per la gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 200.000.00 |
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Art. 19 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestalePer la redazione del piano dell'area, di cui al precedente art. 16 della presente legge e del piano di assestamento forestale, di cui al quinto comma del precedente art. 12, è autorizza |
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Art. 20 - EntrateI proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 13 sono iscritti al cap. 2230 dello sta |
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Art. 21 - Norma transitoriaFino alla data di effettiva costituzione del Consorzio di cui al precedente art. 5, le funzioni di di |
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AllegatoOmissis |
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