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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 09/02/2015, n. 5857
Sent. C. Cass. pen. 09/02/2015, n. 5857
Sicurezza - Cantieri temporanei e mobili - DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) oltre al PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) - Necessità.In tema di infortuni sul lavoro, l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che pos |
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[Premessa] |
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SENTENZA |
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RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Pordenone, (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualità rispettivamente di coordinatore per l'esecuzione dei lavori edili e dirigente responsabile della produzione della (OMISSIS) s.p.a., sono stati giudicati dalla Corte di Appello di Trieste responsabili dell'infortunio occorso ai lavoratori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettricisti dipendenti di due ditte alle quale erano stati commissionati lavori di impiantistica nel capannone della (OMISSIS), i quali, secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, verso le ore 14 dell'(OMISSIS) stavano operando su una piattaforma aerea all'interno del predetto capannone quando il carroponte avviato da un carpentiere della ditta (OMISSIS) - alla quale erano stati appaltati lavori correlati al processo produttivo della (OMISSIS) - era andato a toccare la piattaforma medesima, facendola rovinare a terra e così cagionando la caduta al suolo dei due lavoratori, che nell'incidente riportavano lesioni dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile i |
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CONSIDERATO IN DIRITTO4. I ricorsi sono infondati. 4.1. Il rilievo concernente il giudizio controfattuale mette radici nella considerazione di una sua astrattezza e di una sua erroneità più che di una sua assenza: la Corte di Appello avrebbe affermato la valenza impeditiva del comportamento doveroso senza tener conto della situazione concreta, come rappresentata dalle prove rese disponibili dall'istruttoria dibattimentale. Detto altrimenti, si afferma che anche qualora il DUVRI ed il PSC fossero stati conformi al dettato normativo l'evento si sarebbe comunque verificato perché - come ritenuto dal primo giudice - il sinistro era avvenuto per la avventata movimentazione del carroponte da parte di un dipendente della ditta (OMISSIS) e quindi non può escludersi che il sinistro si sarebbe egualmente verificato pur in presenza di una più specifica informazione. Inoltre la Corte di Appello avrebbe modificato l'addebito, ponendo quale termine ipotetico del giudizio controfattuale non il comportamento antagonista a quello contestato (l'adeguamento della valutazione) bensì l'antagonista di altro e non contestato comportamento, ovvero la dazione di informazioni e l'adozione di accorgimenti organizzativi o tecnici. Orbene, non v'è dubbio alcuno in ordine al fatto che l'indagine in ordine all'efficienza causale di una condotta omissiva (ma in realtà anche della condotta commissiva, per quanto in tal caso il tema non risulti solitamente controverso) contempla anche il c.d. giudizio controfattuale, ovvero quel giudizio ipotetico in forza del quale si afferma che la condotta attiva doverosa avrebbe avuto valenza impeditiva dell'evento illecito (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003 - dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229668 e, tra le molte, anche Sez. 4, n. 20650 del 10/05/2012, Lamanna ed altro, n.m. citata nel ricorso). Tuttavia l'esponente prende le mosse da una erronea premessa. La contestazione elevata all' (OMISSIS) fa riferimento alla inadeguatezza del DUVRI per aver previsto una misura di prevenzione del rischio derivante dalla interferenza con i lavori appaltati alla (OMISSIS) di quelli di imprese terze (esecutrici di lavori edili) non idonea (scorta del personale di quest'ultima all'interno dei locali), dovendosi senz'altro precludere l'utilizzo del carroponte nella campata in cui essi operavano. Come è agevole osservare, l'imputazione ascrive l'adozione di misure inidonee (derivanti dalla inadeguatezza della valutazione), dovendo essere altra la misura da assumere, ovvero l'interdizione congiunturale dell'uso del carroponte. Appare invero mero artificio retorico asserire che la violazione ascritta e ritenuta dal secondo giudice sarebbe consistita nella "mancata redazione di porzioni di documenti di valutazione del rischio...", come fa indirettamente l'esponente, riproponendo adesivamente un passo della motivazione della sentenza di primo grado. Infatti, come emerge in modo piano dalla lettura della contestazione, anche se mediante riferimento al documento che rende ostensibile la complessa operazione che prende il nome di valutazione dei rischi, all' (OMISSIS) era stato contestato d |
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P.Q.M.rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. |
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