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Circ. Ass.R. Sicilia 14/11/2013, n. 3

Precisazioni sull’applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
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TESTO DEL DOCUMENTO



ALLE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA

AGLI UFFICI REGIONALI ESPLETAMENTO GARE D’APPALTO

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL’ISOLA

AI DIPARTIMENTI REGIONALI


Si ritiene utile ai fini della applicazione delle norme in oggetto indicate formulare direttive operative ad integrazione della circolare n. 2/2013 prot. 4127 dell’11 ottobre 2013.

Al fine di dare indicazioni univoche ed al fine di razionalizzare l’attività di indirizzo amministrativa e di informazione specifica alle stazioni appaltanti, la predetta circolare è integrata e sostituita dalla presente:


Art. 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici

Comma 2. “All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

... omissis;

c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

Il comma 20-bis dell’art. 253 dispone che “Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28”; in sostanza, fino al dicembre 2015, è possibile, nelle gare che utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserire nel bando di gara), per gli appalti di importi inferiori alle soglie comunitarie.


Art. 26 bis - Suddivisione in lotti

1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.

2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.

3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis”.

Risulta chiaro l’intento del legislatore di favorire la partecipazione alle gare d’appalto delle piccole e medie imprese, ed una delle modalità è quella di suddividere gli appalti in più lotti funzionali; infatti è la mancata suddivisione in lotti funzionali che dovrà essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, pertanto la regola sembra essere (ove possibile) la suddivisione in lotti funzionali.

Tuttavia tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.” La suddivisione in lotti cioè non può avere lo scopo di eludere le norme comunitarie applicabili agli appalti di importi superiori alle soglie stabilite dall’art. 28 del codice (cinque milioni di euro per i lavori, duecentomila euro per le forniture di beni e servizi).

La disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 non consente di frazionare arbitrariamente l’appalto e pertanto ne consegue che la suddivisione in lotti funzionali deve essere comunque riferita ad un quadro economico complessivo dell’importo dell’appalto.

Il soggetto competente all’approvazione in linea tecnica del progetto non

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