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17/02/2023

Il murale sulla facciata dell’edificio rientra nella manutenzione straordinaria

Secondo il Consiglio di Stato, la realizzazione di un dipinto murale sulla facciata di un palazzo costituisce un intervento edilizio di manutenzione straordinaria soggetto a titolo abilitativo. Nella pronuncia chiarimenti sulla qualificazione degli interventi sui rivestimenti e di tinteggiatura delle facciate.

C. Stato 07/02/2023, n. 1289 si è pronunciato sulla qualificazione edilizia che va assegnata, in via generale, ad un dipinto murale sulla facciata di un edificio (nel caso di specie di un edificio condominiale). Secondo i giudici tale intervento costituisce obiettivamente una trasformazione di detta facciata che rientra nella categoria della manutenzione straordinaria.

In particolare il Consiglio di Stato ha spiegato che per il suo carattere innovativo, il dipinto murale non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività edilizia libera. Infatti il punto 2 dell’allegato al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018 (Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) riconduce a questa categoria solo la tinteggiatura finalizzata a ripristinare la colorazione preesistente (testualmente, con riferimento all’opera “Rifacimento, riparazione, tinteggiatura” e all’elemento “Intonaco interno e esterno”).
Ne consegue che, qualora l'intervento vada oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell'aspetto originario della facciata dell’edificio (o delle pareti dello stesso) e si proponga di reimpostare il significato dell'aspetto esterno dell'edificio, non può ricondursi alla categoria della c.d. edilizia libera.

Neppure il rinnovamento dell’aspetto originario della facciata di un edificio mediante il dipinto murale può ricadere nella disciplina della manutenzione ordinaria, che riguarda sì gli interventi di rivestimento e tinteggiatura, ma “senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori”.
Ed infatti sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che servono a riparare, ristrutturare e sostituire le finiture esterne degli edifici senza modificare i caratteri originari. Tra questi ci sono, ad esempio il ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate e la pulitura delle facciate, ma non le innovazione dell’aspetto esteriore della facciata o della parete di un edificio attraverso l’occupazione della stessa con un dipinto murale.

Il dipinto murale, dunque, rientra nella categoria della manutenzione straordinaria; per le opere esterne, infatti, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli che non ripropongono gli aspetti preesistenti, oppure comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle precedenti.

Quanto alla possibile reversibilità dell'opera, è stato ritenuto che la realizzazione di un dipinto murale è destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell’immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla, pur sempre chiedendo preventivamente il rilascio del titolo abilitativo necessario alla trasformazione (anche solo visiva) del territorio, sia per la realizzazione che per la rimozione dell’opera stessa.
Ne consegue che la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo assume le medesime caratteristiche della realizzazione di un intervento edilizio, diversificandosene, semmai, in ragione della complessità dell’eventuale rimozione, ma tale aspetto materiale non incide sulla qualificazione giuridica dell’opera come “irreversibile”, in quanto la “reversibilità” dell’opera non assume rilievo obiettivo ma soggettivo, essendo condizionata (come detto) dalla volontà del soggetto realizzatore o del proprietario dell’edificio sul quale è stata eseguita.

Dalla redazione