FAST FIND : FL7009

Flash news del
26/04/2022

Richiesta di condono e riesame dell’abusività delle opere

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sugli effetti della richiesta di sanatoria sull’ordine di demolizione e sui presupposti per il riesame degli abusi.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una richiesta di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio) di un prefabbricato destinato a deposito, realizzato senza alcun titolo edilizio. Secondo il ricorrente l'amministrazione avrebbe dovuto riesaminare l’abusività delle opere e, successivamente al rigetto del condono, adottare un nuovo provvedimento di demolizione.

CONSEGUENZE DELL’ISTANZA DI SANATORIA - Secondo C. Stato 08/04/2022, n. 2596 la presentazione di una istanza di sanatoria non comporta l'inefficacia del provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendoci pertanto un'automatica necessità per l'amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Nel caso in cui venga presentata una domanda di accertamento di conformità in relazione alle medesime opere (da verificare da parte degli organi comunali), l'efficacia dell'ordine di demolizione subisce un arresto, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di abusi edilizi, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è infatti un atto vincolato, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare.
Ne consegue che, rigettato il condono, la demolizione, temporaneamente inefficace in pendenza del procedimento di sanatoria, riprende vigore.

RIESAME DELL’ABUSIVITÀ DELLE OPERE - Inoltre è stato precisato che l’obbligo di riesaminare l’abusività delle opere provocato dalla domanda di condono con la riadozione dei provvedimenti repressivi ha senso solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile, ossia quando per effetto della formazione di un nuovo provvedimento esplicito e per il suo concreto contenuto risulti definitivamente vanificata l’operatività del precedente provvedimento demolitorio, adottato senza tener conto della (astratta) condonabilità del bene.
Nel caso di specie era indubbia la non accoglibilità della domanda di condono, in quanto il D.L. 269/2003 si riferisce ad abusi di natura residenziale e non poteva essere applicato all’opera sine titulo (deposito) oggetto della richiesta.

Dalla redazione