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17/03/2022

Agenti cancerogeni: modifiche alla Dir. 2004/37 e nuovi valori limite di esposizione

Pubblicata la Direttiva 2022/431 che modifica la Direttiva 29/04/2004, n. 37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro è contenuta nel D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo unico sicurezza), in cui sono confluite le disposizioni della Direttiva 29/04/2004, n. 37. In particolare si tratta del Titolo IX, Capo II, artt. 233-245, D. Leg.vo 81/2008 e degli allegati XLII (elenco delle sostanze, delle miscele e dei processi) e XLIII (valori limite di esposizione) del medesimo Decreto.

La Direttiva 09/03/2022, n. 431 (pubblicata nella GUUE 16/03/2022, n. L 88) modifica la Direttiva 2004/37/CE, estendendo le tutele anche al caso di esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione, ossia sostanze che possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie.
Tra le modifiche è previsto quindi l’adeguamento degli obblighi del datore di lavoro con riferimento:
- alla limitazione degli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili;
- alla riduzione dell'utilizzo della sostanza e/o sostituzione con una meno nociva;
- alle misure da adottare per ridurre il livello di esposizione dei lavoratori;
- alla informazione e formazione dei lavoratori.
La Direttiva aggiunge anche l’Allegato III-bis in cui sono inseriti i valori limite biologici e le relative disposizioni pertinenti.
Sono inoltre stabilite nuove norme relative alla sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite relativi a ulteriori sostanze nocive.

Tali disposizioni devono essere recepite entro il 05/04/2024 (due anni dalla data di entrata in vigore della nuova Direttiva) e comporteranno l'aggiornamento delle disposizioni del D. Leg.vo 81/2008 nel quale, come detto, sono contenute le norme della Direttiva 2004/37/CE.

Nuovi valori limite di esposizione

In particolare, nell’Allegato III della Direttiva 37/2004:

a) viene sostituita la riga relativa al benzene con i seguenti nuovi valori:

Nome agente

N. CE(1)

N. CAS(2)

Valori Limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m3(5)

ppm(6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

Benzene

200-753-7

71-43-2

0,66

0,2

Pelle (8)

Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024. Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.

 

b) sono aggiunte le seguenti sostanze:

Nome agente

N. CE(1)

N. CAS(2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore(3)

Breve durata(4)

mg/m3(5)

ppm(6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

Acrilonitrile

203-466-5

107-13-1

1

0,45

4

1,8

Pelle (8)

Sensibilizzazione cutanea (9)

I valori limite si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026.

Composti del nichel

0,01 (10)

0,05 (11)

Sensibilizzazione cutanea e dell’apparato respiratorio (12)

Il valore limite (10) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025

Il valore limite (11) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3(11).

Piombo inorganico e suoi composti

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

N,N-dimetilacetammide

204-826-4

127-19-5

36

10

 

72

20

 

Pelle (8)

 

Nitrobenzene

202-716-0

98-95-3

1

0,2

 

 

 

 

Pelle (8)

 

N,N Dimetilformamide

200-679-5

68-12-2

15

5

 

30

10

 

Pelle (8)

 

2-metossietanolo

203-713-7

109-86-4

 

1

 

 

 

 

Pelle (8)

 

2-Metiossietil acetato

203-772-9

110-49-6

 

1

 

 

 

 

Pelle (8)

 

2-Etossi etanolo

203-804-1

110-80-5

8

2

 

 

 

 

Pelle (8)

 

2-Acetato di 2-etossietile

203-839-2

111-15-9

11

2

 

 

 

 

Pelle (8)

 

1-Metil-2-pirrolidone

212-828-1

872-50-4

40

10

 

80

20

 

Pelle (8)

 

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

Bisfenolo A; 4,4′-isopropilidendifenolo

201-245-8

80-05-7

2 (13)

 

 

 

 

 

 

 

Monossido di carbonio

211-128-3

630-08-0

23

20

 

117

100

 

 

 

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
(5) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7) f/ml = fibre per millilitro.
(8) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(9) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.
(10) Frazione respirabile, misurata come nickel.
(11) Frazione inalabile, misurata come nickel.
(12) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(13) Frazione inalabile.

Dalla redazione