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24/02/2022

Agevolazioni prima casa: ulteriore proroga della sospensione dei termini

Il disegno di legge di conversione del Decreto Proroghe 2021 (D.L. 30/12/2021, n. 228) prevede la proroga fino al 31/03/2022 della sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni relative all'acquisto della prima casa.

Il disegno di legge di conversione del D.L. 30/12/2021, n. 228 (c.d. Decreto Proroghe) approvato dalla Camera dei Deputati il 22/02/2022 (e attualmente in esame al Senato) introduce l'art. 3, comma 5-septies al suddetto Decreto, il quale modifica l'art. 24 del D.L. 08/04/2020, n. 23, prorogando la sospensione ivi disposta dal 31/12/2021 al 31/03/2022.

Poiché l'art. 24 del D.L. 23/2020 fa genericamente riferimento a "i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", si ritiene che debba ritenersi sospeso il decorso di tutti i termini previsti dalla nota II-bis, come di seguito indicato.

A. TERMINI FRUIZIONE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Saranno sospesi nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/03/2022 (in caso di approvazione definitiva del D.D.L.) i termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte I, allegata al D. P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico Imposta di registro). Si tratta in particolare dei seguenti termini:
1) termine di 18 mesi dall’acquisto entro il quale è necessario stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (lettera a, comma 1 della nota II-bis);
2) termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, entro il quale è necessario procedere all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, per non perdere il diritto all’agevolazione (comma 4 della nota II-bis, ultimo periodo);
3) termine di un anno dall’acquisto entro il quale è necessario alienare l’eventuale diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà (o quota anche in regime di comunione legale) su altro immobile su tutto il territorio nazionale, acquisito dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa o con le altre agevolazioni ivi menzionate (comma 4-bis della nota II-bis, introdotto dall'art. 1 della L. 208/2015, comma 55).
Quanto al termine di 5 anni prima del quale non è possibile cedere a titolo oneroso o gratuito l'immobile acquistato con i benefici, salvo riacquisto di cui al punto successivo (comma 4 della nota II-bis, primo periodo), questo non deve intendersi prorogato. Diversamente, spiega l'Agenzia delle entrate nella Circolare 13/04/2020, n. 9/E - in contrasto con la ratio della norma - si arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.

B. TERMINE FRUIZIONE CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA DOPO ALIENAZIONE
Il D.D.L. proroga al 31/03/2022 anche il termine previsto dall’art. 7 della L. 448/1998, che riconosce un credito d’imposta per chi abbia alienato un immobile acquisito usufruendo delle agevolazioni e provveda entro un anno dalla suddetta alienazione ad un nuovo acquisto agevolabile.

Dalla redazione