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Circ. Ass.R. Sicilia 10/11/2012, n. 2

Procedure connesse alla richiesta di anticipazione di risorse finanziarie ai fini dell’estinzione dei debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti. Art. 19, comma 2-bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.
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[Premessa]



Ai liquidatori

Ai collegi sindacali delle società e consorzi d’ambito in liquidazione

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1. Premessa

Con la finanziaria regionale per l’anno 2012 (legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 R) il Parlamento siciliano ha modificato, in talune parti, la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 R (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) con l’introduzione, tra l’altro, del comma 2 bis all’art. 19 che attribuisce al dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti compiti di coordinamento dell’attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti.

La stessa disposizione, al fine di una più celere chiusura delle gestioni liquidat

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2. Soggetti legittimati alla richiesta di anticipazione di risorse finanziarie

I soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di anticipazione sono i comuni sia nella qu

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3. Modalità e procedure per la richiesta di anticipazione di risorse finanziarie

La richiesta di anticipazione deve essere presentata all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e all’Assessorato regionale dell’economia – Ragioneria generale della Regione, che, nei termini di cui al successivo punto 4 della presente circolare, provvederanno, di concerto, all’istruttoria.

Per l’esercizio in corso le richieste di anticipazione dovranno pervenire entro giorni venti dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Alla luce del combinato disposto dell’articolo 19, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e dell’articol

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4. Modalità e condizioni di erogazione dell’anticipazione finanziaria

Acquisita la richiesta di anticipazione, l’Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato al punto 3), secondo capoverso, della presente circolare, ne valuterà la procedibilità, verificando i requisiti di legittimazione, la completezza e la regolarità della documentazione prescritta nonché la sussistenza degli altri presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale.

Istruita favorevolmente l’istanza e approvato il piano di rientro da parte dell’Assessorato regionale dell’economia - Ragioneria generale della Regione d’intesa con l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, quest’ultimo dipartimento potrà erogare, con vincolo di specifica destinazione, l’anticipazione al comune interessato, fatti salvi i limiti disposti dal patto di stabilità.

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5. Modalità di restituzione delle somme richieste a titolo di anticipazione

Di norma la restituzione all’Amministrazione regionale delle somme ricevute da parte dei comuni dovrà avvenire in dieci annualità.

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6. Esercizio del potere sostitutivo da parte dell’Amministrazione regionale

L’erogazione dell’anticipazione di cassa oggetto della presente circolare costituisce certamente uno strumento utile messo a disposizione dei comuni per agevolarne l’accesso alla liquidità destinata al rientro dalla esposizione debitoria nei confronti delle società o dei consorzi d’ambito e, conseguentemente, di queste ultime nei confronti dei terzi per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Non si può non rappresentare tuttavia che l’erogazione dell’anticipazione si pone per i comuni come integrativa rispetto agli st

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