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Deliberaz. G.R. Lazio 15/06/2021, n. 365

L.R. n. 10/2019, articolo 6, comma 1. Linee Guida per l'adozione, da parte degli Enti locali, dei regolamenti per la promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Bacci l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”, successivamente de

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Linee guida per l'adozione, da parte degli enti locali, dei regolamenti per la promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni

 

1. Definizione di amministrazione condivisa

L'amministrazione condivisa è, di fatto, il modello organizzativo che attua il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, a norma del quale gli enti del governo territoriale «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale». La Regione Lazio, cogliendo l'importanza di questa disposizione, ma anche le opportunità che dalla stessa possono derivare, ha approvato la legge 26 giugno 2019, n. 10, che ha come obiettivo e merito quello di introdurre norme rivolte alla “Promozione dell'amministrazione condivisa”.

La legge regionale si pone a un livello intermedio tra il principio costituzionale e la disciplina di dettaglio dell'amministrazione condivisa che è possibile trovare negli specifici regolamenti adottabili a livello comunale. Essa ha l'obiettivo di definire le politiche regionali, improntandole alla collaborazione civica tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa. L'approvazione dei regolamenti comunali ha il vantaggio di iscrivere le relazioni di collaborazione dentro una cornice più solida in termini di riferimenti normativi.

Proprio in attuazione della l.r. 10/2019 e, in particolare, dell'articolo 6, comma 1, sono redatte le presenti linee guida, che hanno come obiettivo quello di introdurre gli elementi base dell'amministrazione condivisa e favorire il processo di adozione, sul territorio regionale, degli specifici regolamenti da parte di Comuni e altri enti territoriali. La Regione provvederà a istituire, sul proprio sito internet, un elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata l.r..

Per amministrazione condivisa si intende un nuovo modo di approcciarsi all'amministrazione delle nostre comunità, che abbia come suo fulcro l'obiettivo di favorire la collaborazione tra cittadini e funzionari pubblici, ovvero tra amministrati e amministratori. Questo nuovo approccio si fonda sul presupposto che i singoli cittadini possano utilmente mettere a disposizione della comunità le proprie energie, risorse, conoscenze in uno spirito di leale collaborazione con l'amministrazione, nell'interesse generale.

Si può concludere, sinteticamente, che l'amministrazione condivisa è quel modello organizzativo che consente ai cittadini e all'amministrazione di condividere risorse e responsabilità nell'interesse generale.

 

2. Cittadini attivi

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2019, si intendono per “ cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa, anche con capacità organizzativa e di mobilitazione di risorse umane, tecniche e finanziarie”.

È cittadinanza attiva quella porzione più o meno ampia di popolazione che si attiva autonomamente per l'amministrazione condivisa.

Si possono considerare cittadini attivi tutti i soggetti che, indipendentemente dalla residenza o cittadinanza, decidendo in completa autonomia, ma con l'assenso dell'amministrazione, assumono temporaneamente responsabilità di cura, di gestione o di rigenerazione di spazi o beni condivisi. In ogni caso, l'amministrazione favorisce il protagonismo delle comunità locali, in quanto interlocutori privilegiati nella definizione delle attività di interesse generale.

Cittadini attivi, inoltre, potranno essere tanto individui singoli quanto enti collettivi e, in quest'ultimo caso, avere natura imprenditoriale, associativa, o addirittura essere formazioni sociali informali, come ad esempio i comitati di quartiere.

Ciò che più rileva è che l'azione intrapresa dovrà essere svolta in vista dell'interesse generale ovvero per il benessere di tutti. In altri termini, i cittadini attivi possono legittimamente porre in essere attività senza scopo di lucro con finalità civiche, solidali e di utilità sociale, onde garantire un maggior livello di vivibilità e migliori relazioni di vicinato nel proprio nucleo urbano o nel proprio quartiere, anche favorendo occasioni di incontri con gli altri abitanti e dando avvio a un processo virtuoso di socializzazione tra individui che condividono gli stessi spazi.

È dunque possibile e auspicabile che si inneschi un meccanismo incrementale e che un numer

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