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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/09/2012, n. 0191/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/09/2012, n. 0191/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/09/2012, n. 0191/Pres.
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PremessaIl Presidente
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visti, in particolare, gli articoli 4 e 8 dello Statuto ai sensi dei quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria nel settore della pesca ed esercita le relative funzioni amministrative, salvo quelle attribuite agli enti locali da leggi della Repubblica; Visto l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 , recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia tra l’altro di agricoltura, ai sensi del quale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pesca sono esercitate dall’amministrazione regionale ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , ai sensi del quale tutte le funzioni amministrative ed i compiti in materia di pesca ancora spettanti al Ministero per le politiche agricole sono stati conferiti alle Regioni ad eccezione delle funzioni di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di rappresentanza degli interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie, di cura delle relazioni internazionali, di esecuzione degli obblighi comunitari e di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento e di indirizzo; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 , recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo e in particolare l’articolo 2, comma 3, ai sensi del quale sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366 , nel rispetto delle competenze delle ammini |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), introdotto dall’articolo 2, comma 56, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e in particolare: |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica alle attività svolte dagli operatori del settore ittico nelle acque marittime territoriali de |
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CAPO II - Disposizioni per la gestione delle attività di pesca professionale e dell’acquacoltura. |
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Art. 3 - Criteri1. Il Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, di seguito denominato Servizio competente, adotta i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), sulla base dei seguenti criteri: |
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Art. 4 - Provvedimenti gestionali1. Il Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l’acquacoltura di cui all’articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e al decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2012, n. 56 (Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell’articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)), di seguito denominate Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura, adotta i provvedimenti necessari per un’efficace e razionale gestione della pesca professionale e dell’acquacoltura. |
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Art. 5 - Procedimento amministrativo1. Qualora il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 4 consegua ad un'istanza di parte, detta istanza è presentata al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, ed è corredata dalla seguente documentazione: a) relazione illus |
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Art. 6 - Art. 9 - Omissis
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CAPO III - CAPO IV - Omissis
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CAPO V - Pescaturismo e pesca per scopi scientifici |
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Art. 15 - Disposizioni per l’esercizio dell’attività di pescaturismo1. L’attività di pescaturismo, consistente nell’imbarco di persone non appartenenti all’equipaggio sulle navi da pesca per le iniziative a scopo turistico-ricreative indicate dall’articolo 1 del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), è esercitata con le modalità e nei limiti della normativa statale e in particolare del decreto ministeriale 293/1999 e dell’articolo 2, commi 2 e 4, del |
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Art. 16 - Omissis
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 17 - Termini del procedimento |
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Art. 18 - Rinvio1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie e statali concernenti le m |
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Art. 19 - Pubblicità1. I provvedimenti emessi dal Servizio competente in esecuzione del presente regolamento sono pubblicati sul Bollettino ufficiale de |
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Art. 20 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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