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30/04/2021

Demolizione dell’opera abusiva ed estinzione dei reati

Secondo la Corte di Cassazione, la rimozione dell’opera abusiva da parte del trasgressore prima della condanna estingue il reato paesaggistico ma non quello urbanistico.

Nel caso di specie l’imputata aveva realizzato un immobile in zona vincolata in assenza di permesso di costruire e di nulla osta paesaggistico. Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere applicando la disposizione di cui all'art. 181, D. Leg.vo 42/2004, comma 1-quinquies in forza della quale non si procede penalmente laddove le opere realizzate siano state rimosse prima del giudizio con ripristino dello status quo ante.
Il Procuratore generale presso la Corte di Appello proponeva ricorso in Cassazione, osservando che la disposizione richiamata ha come suo "bersaglio" solamente le violazioni di carattere paesaggistico e non anche quelle di carattere urbanistico.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16/03/2021, n. 10121, ha accolto il ricorso richiamando l’orientamento secondo il quale la demolizione dell'opera abusivamente edificata non produce l'effetto estintivo del reato urbanistico di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001, non essendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall’art. 181, D. Leg.vo 42/2004, comma 1-quinquies, la quale ha funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori ed a far riacquistare alla zona interessata dall'abuso il suo originario pregio estetico (C. Cass. pen. 05/09/2014, n. 37168).

La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto erronea l’applicazione della disposizione di cui all’art. 181, cit. anche al reato urbanistico, posto che la valenza estintiva conseguente alla condotta in essa rappresentata (rimessione in pristino) riguarda esclusivamente il reato paesaggistico.

Poiché nel caso in esame il Tribunale aveva fondato la propria decisione solo sulla circostanza che l'opera abusivamente realizzata (in assenza sia di permesso di costruire che di autorizzazione paesaggistica) fosse stata completamente rimossa, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza limitatamente all'avvenuto proscioglimento dell’imputata anche con riferimento al reato urbanistico.

Dalla redazione