Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Installazioni pubblicitarie su ponteggi per interventi di conservazione su beni tutelati
L'art. 49, comma 3, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), stabilisce che, in relazione ad edifici ed aree tutelati come beni culturali, il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori.
Con la Circ. Min. Beni e Att. Culturali 07/12/2020, n. 49, il MIBACT (ora MIC - Ministero della cultura), fornisce chiarimenti e linee di indirizzo omogenee in relazione ai criteri in base ai quali i soprintendenti dovranno effettuare le valutazioni ai fini del rilascio/diniego dei nulla osta di cui al citato art. 49, comma 3, del D. Leg.vo 42/2004 o dei pareri consultivi ai sensi delle eventuali disposizioni dei piani/regolamenti comunali.
I criteri dettati riguardano in particolare:
- le dimensioni e la localizzazione dell'immagine pubblicitaria rispetto alla superficie dei teli di protezione dei ponteggi;
- la compatibilità dei messaggi pubblicitari veicolati (anche attraverso immagini in movimento) su schermi digitali con le esigenze di tutela ed il valore dei luoghi;
- la temporaneità dell'installazione pubblicitaria.