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D. P.G.R. Piemonte 23/07/2012, n. 6/R

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti).”.
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[Premessa]



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Art. 1. - (Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell’articolo 5, comma 8 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 R (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti):

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Art. 2. - (Autorità competente)

1. L’autorità competente al rilascio del nulla osta preventivo di categoria B, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 230/1995, per le attivit

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Art. 3. - (Organismi tecnici)

1. Gli organismi tecnici di cui all’articolo 5, comma 5 della l.r. 5/2010, considerati i carichi di lavoro prevedibili e l’attuale organizzazione territoriale delle ASL del territorio piemontese, sono fissati in numero di quattro, con competenza territoriale provinciale ed extra-provinciale, come indicato nella tabella di cui all’Allegato A.

2. Tali organi

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Art. 4. - (Contenuti della domanda di nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di cat. B)

1. La domanda di nullaosta, in bollo, effettuata dal soggetto che intende esercire la pratica radiologica, è inoltrata all’ASL competente per il territorio di svolgimento della pratica stessa, per attività comportanti esposizioni a scopo medico. Per le sorgenti mobili, se l’impiego è classificato di categoria b e per le pratiche comportanti l’uso di sorgenti a scopo medico, la richiesta di nullaosta deve essere inoltrata all’ASL competente per il territorio dove è situata la sede operativa del richiedente.

2. La domanda di nulla osta deve contenere i seguenti dati:

a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;

b) il tipo di pratica che si intende svolgere;

c) l’ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;

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Art. 5. - (Contenuti della domanda di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti radioattivi)

1. La domanda di autorizzazione per l’allontanamento di materiali contenenti radionuclidi con tempi di dimezzamento maggiori o uguali ai 75 giorni o in concentrazioni superiori ai valori determinati ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs 230/1995, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell’ambito di attività a cui non si applichino le norme del d.lgs 230/1995, se non disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è effettuata, in bollo, dal soggetto interessato, che la inoltra alla ASL competente per territorio.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;

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Art. 6. - (Istruttoria per il rilascio del nulla osta e dell’autorizzazione)

1. Le domande di nulla osta per attività comportanti esposizione a scopo medico per impiego classificato in categoria b e di autorizzazione all’allontanamento di rifiuti radioattivi sono presentate all’ASL territorialmente competente.

2. Lo svolgimento dell’istruttoria amministrativa preordinata al rilascio del

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Art. 7. - (Rilascio del nulla osta e dell’autorizzazione)

1. A seguito del ricevimento del parere positivo dell’organismo tecnico, l’ASL procedente provvede al rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione. In caso di parere negativo, l’autorità procedente comunica, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

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Art. 8. - (Variazioni al nulla osta e all’autorizzazione)

1. I provvedimenti di nulla osta e di autorizzazione possono essere modificati dalla ASL su richiesta:

a) del titolare del provvedimento, in caso di variazioni dell’oggetto nello svolgimento della pratica o di mutate cond

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Art. 9. - (Disattivazione della pratica)

1. La cessazione della pratica è comunicata all’ASL competente per territorio, che provvede alla revoca del

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Allegato A - (Art. 3, comma 1)


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Numero degli organismi tecnici di cui all’articolo 5, comma 5 della l.r. 5/2010.




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