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L. R. Marche 25/01/2005, n. 2

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/12/2005, n. 35
- L.R. 10/02/2006, n. 2
- L.R. 10/02/2006, n. 4
- L.R. 27/12/2007, n. 19
- L.R. 22/12/2009, n. 31
- L.R. 17/05/2012, n. 14
- L.R. 27/11/2012, n. 37
- L.R. 06/06/2013, n. 11
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)

N1 1. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto regionale e dell’ordinamento dell’Unione europea.

2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona ed in particolare:

a) promuove politiche attive del lavoro finalizzate a consentire a tutti l’accesso al mercato del lavoro in condizioni di piena regolarità rispetto a quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi;

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TITOLO I - Assetto istituzionale


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Art. 2 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione in raccordo con le Province e nel rispetto dei processi di concertazione sociale:

a) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo in materia di politiche de

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Art. 3 - (Piano regionale per le politiche attive del lavoro)

1. Il piano regionale per le politiche attive del lavoro costituisce l’atto di programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge. per le politiche attive del lavoro costituisce l’atto di programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge.

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Art. 4 - (Programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro)

1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per il lavoro e la Commissione consiliare competente, approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, il programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro, in attuazione del piano di cui all’

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Art. 5

N2

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Art. 6 - (Commissione regionale per il lavoro)

1. La Commissione regionale per il lavoro è la sede di concertazione per la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle politiche attive del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione regionale per il lavoro esprime pareri obbligatori sul piano regionale e sul programma annuale, nonché sulla modalità d’attuazione degli interventi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

3. La Commissione regionale per il lavoro è composta da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

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Art. 7 - (Funzioni delle Province)

1. Le Province, nell’ambito della programmazione regionale e nel rispetto dei processi di concertazione sociale, svolgono le seguenti funzioni:

a) le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 4

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Art. 8 - (Commissioni provinciali per il lavoro)

1. Le Commissioni provinciali per il lavoro svolgono i seguenti compiti e funzioni:

a) assicurano la concertazione delle parti sociali in ordine all’esercizio delle funzioni attribuite alle Province in materia di formazione e lavoro;

b) esercitano le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 469/1997;

c) esprimono parere obbligatorio sui programmi provinciali annuali per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 7, comma 2;

d) esercitano i compiti e le funzioni attribuiti, nel rispetto delle competenze regionali, dai competenti organi provinciali;

e) svolgono le funzioni di approvazione dei contratti di formazione e lavoro, e dei piani per l’inserimento professionale di cui all’articolo 15 della legg

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TITOLO II - Sistema regionale dei servizi per l’impiego


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Art. 9 - (Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione)

1. Le Province, mediante proprie strutture denominate Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione, aventi un bacino territoriale di utenza di norma non inferiore ai centomila abitanti, svolgono le seguenti funzioni:

a) informazione sui servizi disponibili per l’accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo;

b) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l’inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo;

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Art. 10 - (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

N4 1. Ferme restando le competenze riservate alle amministrazioni dello Stato dalla normativa statale vigente, le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per le assunzioni da effettuare ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del medesi

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Art. 11 - (Autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)

N5 1. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, determina con proprio provvedimento, le moda

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Art. 12 - (Accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro)

1. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell’inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 3.

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Art. 13 - (Forme di cooperazione)

N6 1. La Giunta individua, mediante l’atto di cui all’articolo 12, comma 3, le forme di cooperazione tra servizi pubblici ed operatori accreditati a cui possono essere affidati servizi al lavoro, nonché le modalità di verifica, di sospensione e di revoca dell’incarico affidato.

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Art. 14 (Criteri e modalità di gestione dei servizi per l’impiego)

1. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi per l’impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficolt&agra

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Art. 15 - (Sistema informativo regionale Marche lavoro)

1. La Regione assicura l’esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale Marche lavoro (SIRMAL).

2. Il SIRMAL costituisce per le Province lo strumento per l’esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei cen

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TITOLO III - Politiche attive per il lavoro


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CAPO I - Lavoro e formazione


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Art. 16 - (Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e le politiche formative)

1. La Regione, al fine di favorire l’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative, sostiene ed incentiva:

a) interventi di formazione finalizzati a garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, nonch&e

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“Art. 17 - (Profili formativi dei contratti di apprendistato)

N14 1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), la Giunta regionale disciplina:

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Art. 18 - (Tirocini formativi)

1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge, al fine di

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Art. 19 - (Borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazioni lavorative)

N7 1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge concedono borse di studio:

a) a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione che presentino progetti

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CAPO II - Promozione dell’occupazione


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Art. 20 - (Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati)

N8 1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione e l’occupazione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e nelle aree dove più alto è lo squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro garantendo l’attuazione dei principi di non discriminazione nell’accesso al lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, nonché un’adeguata formazione.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sinda

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Art. 21 - (Progetti speciali di inserimento lavorativo)

N9 1. La Regione può adottare in via sperimentale una misura speciale volta a favorire l’inserimento lavorativo di inoccupati alla ricerca di un lavoro

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Art. 22 - (Incentivi per l’occupazione)

N10 1. La Regione e le Province, in b

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Art. 23 - (Sostegno alla creazione di impresa)

1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge promuovono lo

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Art. 24 - (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a c

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CAPO III - Inserimento lavorativo delle persone disabili


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Art. 25 - (Promozione dell’integrazione lavorativa delle persone disabili)

1. La Regione, considerando di preminente interesse tutte le attività volte all’inserimento dei disabili ed in attuazione dei principi sanciti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap) e successive modificazioni ed integrazioni, promuove o

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Art. 26 - (Fondo regionale per l’occupazione dei disabili)

N11 1. Il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, già istituito con la l.r. 3 aprile 2000, n. 24 (Norme per favorire l’occupazione dei disabili), è alimentato:

a) dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 15 della legge 68/1999;

b) dai recuperi e dalle economie sugli interventi finanziati e dalle somme non utilizzate per gli interventi di cui al comma 2;

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Art. 27 - (Commissione paritetica per il collocamento dei disabili)

1. La Commissione paritetica per il collocamento dei disabili garantisce il regolare ed imparziale utilizzo del fondo e la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati.

2. La Commissione è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professional

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Art. 28 - (Criteri per la validazione delle convenzioni)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di rendere effettivo l’inserimento lavorativo delle pe

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CAPO IV - Sostegno alla stabilità, regolarità e sicurezza del lavoro


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Art. 29 - (Tutela e stabilità del lavoro)

1. La Regione promuove accordi finalizzati ai contratti di solidarietà e contribuisce all&rsqu

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Art. 30 - (Misure di anticipazione delle crisi occupazionali)

1. La Regione, in concorso con gli enti locali e con le parti sociali, realizza azioni volte a prevenire situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e a salvaguardare i livelli occupazionali.

2. Per le finalità di cui al

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Art. 31 - (Interventi in materia di previdenza complementare e integrativa)

1. La Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi&ugra

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CAPO V - Sicurezza e qualità del lavoro e dell’impresa


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Art. 32 - (Responsabilità sociale dell’impresa)

1. La Regione promuove l’adozione del bilancio sociale e la certificazione etica quali strumenti utili a riaffermare il ruolo dell’impresa nel garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro, così come una relazione armonica e pienamente sostenibile con l&rsqu

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Art. 33 - (Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. La Regione promuove azioni specifiche sul territorio, al fine di informare adeguatamente sui rischi derivanti dall’attività lavorativa in tutte le sue forme e d

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Art. 34 - (Emersione del lavoro irregolare)

1. La Regione promuove ogni iniziativa utile sul territorio per la lotta al lavoro sommerso e alla promozione dell’occupazione regolare in coerenza con gli obiettivi di piena occupazione, qualità e produttività del lavoro e realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo.

2. Sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per l’emersione di cui all’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di fina

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TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie


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Art. 35 - (Norme finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 50.433.218,42.

2. Per gli anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio e con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri complessivi.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:

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Art. 36 - (Potere sostitutivo)

N12 1. In caso di mancato rispetto de

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Art. 37 - (Norme transitorie e finali)

1. La Commissione regionale per il lavoro, la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale, le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite ai sensi della l.r. 9 novemb

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Art. 38 - (Modifiche e abrogazioni)

Omissis




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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 31/2009.

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