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01/03/2024

Affidamenti sottosoglia in deroga, le indicazioni del MIT sul Decreto Semplificazioni

Le procedure in deroga introdotte dal Decreto Semplificazioni non sono facoltative, resta tuttavia consentito il ricorso alle procedure ordinarie, previa opportuna motivazione. I chiarimenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti per gli affidamenti sottosoglia fino al 30/06/2023.

Con il Parere n. 735 del 24/09/2020 (consultabile in allegato), il Ministero delle infrastrutture e trasporto ha reso noto il proprio avviso a proposito delle procedure di affidamento in deroga per i contratti pubblici sottosoglia introdotte dal comma 2, art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020).

LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA IN DEROGA INTRODOTTE DAL SEMPLIFICAZIONI - In particolare, il comma 2, art. 1 del D.L. 76/2020 prevede - in deroga all'art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all'art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2 - l’applicazione di procedure di affidamento derogatorie qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine così prorogato dall'art. 51 del D.L. 77/2021). Le procedure, inoltre, continuano ad applicarsi fino al 30/06/2024 per gli appalti finanziati dal PNRR/PNC (art. 14 del D.L. 13/2023, comma 4, come ulteriormente prorogato dall'art. 8 del D.L. 215/2023, comma 5)

Nel dettaglio, queste le procedure in deroga per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Per maggiori dettagli si rinvia a Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici .

 

- Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

- Servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro

Affidamento diretto

- Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro

- Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria

Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici

- Lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro

Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici

- Lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alla soglia comunitaria

Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 15 operatori economici

 

I CHIARIMENTI DEL MIT - In merito all’applicazione pratica delle procedure sopra indicate, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il citato Parere n. 735 del 24/09/2020 (consultabile in allegato), ha chiarito quanto segue.

1 - L’applicazione delle procedure sopra indicate non è facoltativa, tuttavia resta sempre possibile il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi generali di cui all’art. 30 del D. Leg.vo 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.

2 - Anche in caso di ricorso alle procedure ordinarie, gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto, e resta ferma la possibilità di utilizzare le ulteriori semplificazioni procedimentali introdotte dall’art. 1 del D.L. 76/2020 (vedi Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici ).

3 - Nei casi di cui ai punti 1 e 2, il Ministero suggerisce opportunamente di dare conto di tale scelta mediante motivazione.

4 - Solo in caso di ricorso alle procedure derogatorie sarà possibile avvalersi dei disposti di cui ai commi 3 e 4, art. 1 del D.L. 76/2020, i quali prevedono in sintesi il ricorso alla determina a contrarre semplificata per gli affidamenti diretti e la facoltà per la stazione appaltante di non richiedere la garanzia provvisoria.

Dalla redazione