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18/09/2020

Rimozione barriere architettoniche in condominio, novità DL Semplificazioni

Le opere per la rimozione di barriere architettoniche non sono mai considerate innovazioni di carattere voluttuario. Rimosso l’obbligo di comunicazione al Comune con certificazione medica e autodichiarazione stato di necessità.

Il comma 3, art. 10 del D.L. 76/2020 - il c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120 - riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relative alle seguenti tipologie:
- opere di rimozione di barriere architettoniche, di cui all’art. 2 della L. 13/1989 (vedi Eliminazione delle barriere architettoniche);
- opere relative agli incentivi per efficientamento energetico, Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico).

Più in dettaglio, quanto alle opere di eliminazione di barriere architettoniche, si dispone che:
1) le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche non sono considerate in alcun caso di carattere “voluttuario” ai sensi dell’art. 1121 del Codice civile, comma 1, e che di conseguenza, per la loro realizzazione, resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al comma 4 dell’art. 1120 del Codice civile;
2) che alle domande oppure alle comunicazioni al Sindaco relative alla realizzazione di interventi di rimozione di barriere architettoniche non occorre più che sia allegato certificato medico in carta libera attestante l’handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
In tal senso è stato abrogato l’art. 8 della L. 13/1989, ma purtroppo non è stato abrogato l’art. 81 del D.P.R. 380/2001, che contiene una disposizione identica, forse in tal modo compromettendo la concreta applicazione della norma semplificativa.

Vedi anche D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia.

Dalla redazione