FAST FIND : FL5934

Flash news del
03/09/2020

Appalti pubblici: equivalenza sostanziale del prodotto offerto alle specifiche tecniche

Secondo il Consiglio di Stato il principio di equivalenza presuppone una corrispondenza sostanziale del prodotto offerto e non una formale conformità alle specifiche tecniche richieste dal bando. Il prodotto può ritenersi equivalente se garantisce lo stesso risultato preventivato dalla Stazione appaltante con l’introduzione della specifica tecnica.

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 17/08/2020, n. 5063 ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente sul principio di equivalenza: principio contenuto nell’art. 68, D. Leg.vo 50/2016 che consente di ammettere, a seguito di valutazione della Stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dal bando.

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - In particolare i giudici hanno ribadito che il principio di equivalenza:
- risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione;
- presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla Stazione appaltante;
- è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta delle specifiche tecniche inserite nella lex specialis.

PROVA DELL’EQUIVALENZA - È stato inoltre precisato che l’art. 68, comma 7, D. Leg.vo 50/2016, in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza:
- è finalizzato a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto;
- non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA E FUNZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE - Da tali principi discende che il criterio dell’equivalenza non può subire una lettura limitativa o formalistica ma deve, al contrario, godere di un particolare favore perché è finalizzato a sodisfare l’esigenza primaria di garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici.
In tale ottica si deve ritenere che l’equivalenza vada ragguagliata alla funzionalità di quanto richiesto dalla pubblica Amministrazione con quanto offerto in sede gara, non certo alla mera formale descrizione del prodotto. Le specifiche tecniche hanno, infatti, il compito di rendere intellegibile il bisogno che la Stazione appaltante intende soddisfare con la pubblica gara più che quello di descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto offerto dai concorrenti.

GIUDIZIO DI EQUIVALENZA - Pertanto, il prodotto può ritenersi equivalente laddove - pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis - nondimeno soddisfi alla stessa maniera l’interesse perseguito dalla Stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato preventivato con l’introduzione della specifica tecnica. Il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta di conseguenza legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo meramente funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando.

Dalla redazione