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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 24/06/2020, n. 14
L. R. Campania 24/06/2020, n. 14
L. R. Campania 24/06/2020, n. 14
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione Campania, nell’ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e |
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Art. 2 - (Aree naturali protette)1. In considerazione delle competenze attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) |
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Art. 3 - (Finalità)1. La Regione si propone in particolare di: a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale; b) incentivare il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali posti lungo gli itinerari; c) promuovere e valorizzare la fruizione alternativa alla percorrenza motorizzata; |
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Art. 4 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, la Regione adotta le seguenti definizioni: a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici ciclopedonali, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi, ippovie oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione; b) percorsi escursionistici: insieme dei sentieri a percorrenza ciclo-pedonale, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi di rilevante interesse es |
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Art. 5 - (Pianificazione)1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Minis |
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Art. 6 - (Costituzione e aggiornamento della Rete Escursionistica Campana)1. L’inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella REC è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto. 2. I sentieri presenti nei territori della Regione Campania tra cui Monti Lattari, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, quelli dell’Area Beneventana: Taburno, Campo Sauro, Fortore, dell’Area Avellinese, dell’Area Casertana: Matese, Tifata, rientrano nella sentieristica primaria, previo parere della Consulta regionale di cui all’articol |
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Art. 7 - (Catasto regionale del patrimonio escursionistico)1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, è istituito, presso l’Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste, il Catasto region |
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Art. 8 - (Viabilità minore di uso privato)1. Fatto salvi i territori ricadenti nelle aree protette nazionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette regionali, per i quali si fa riferimento agli strumenti programmatici e regolatori dei propri enti gestori, se nella rete escursionistica è |
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Art. 9 - (Consulta regionale per il Patrimonio escursionistico)1. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale. 2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da: a) l’Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) l’Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente; |
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Art. 10 - (Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica)1. La gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC, ad eccezione di quelli inclusi nei territori delle aree naturali protette per i quali la competenza è dei relativi enti gestori, è di competenza della Regione Campania e degli enti locali territorialmente competenti. |
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Art. 11 - (Piani degli interventi sulla rete regionale)1. Nel rispetto dei regolamenti e dei piani dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale. |
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Art. 12 - (Valorizzazione delle attività escursionistiche)1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rapp |
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Art. 13 - (Interventi autorizzati senza contributo regionale)1. Gli interventi che rientrano nell’ambito delle azioni di cui all’articolo 3 sono autorizzati dalla Giunta regionale con l’inserimento nel progra |
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Art. 14 - (Segnaletica)1. Per garantire la sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, fermo restando quanto stabilito all’articolo 2, comma 1 per le aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, è apposta apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e ver |
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Art. 15 - (Divieti)1. È fatto divieto a chiunque alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale e, in particolare, di mutare la destinazione d’uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma. 2. Se le esigenze di modifica di destinazione d’uso intervengono a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere pre |
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Art. 16 - (Sanzioni amministrative)1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province e della Città metropolitana, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introitano i relativi proventi. 2. Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. |
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Art. 17 - (Regolamento attuativo)1. Ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, la Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia. |
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Art. 18 - (Obblighi di relazione al Consiglio)1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che descrive: |
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Art. 19 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantizzati in euro 200.000,00, per l’anno 2020, si fa fronte co |
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Art. 20 - (Abrogazioni) |
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Art. 21 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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