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D. P.C.M. 11/11/2004, n. 325

Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a
(In vigore dal 9.2.2005)
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[Premessa]



Il Presidente del consiglio dei ministri


Visto l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, secondo cui il Ministero dell’economia e delle finanze «nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi

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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 20

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Art. 2. - Principi generali

1. Le gare disciplinate dal presente decreto devono uniformarsi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2. Le procedure di gara bandite dalla CONSIP sono improntate ai seguenti principi:

a) rispetto del principio della parità di trattamento nell’ambito dell’aggiudicazione delle gare;

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Art. 3. - Composizione delle commissioni giudicatrici

1. I componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso di comprovata esperienza, capacit&a

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Art. 4. - Gare sospese

1. In relazione alle procedure per le quali non sono ancora state stipulate le relative convenzioni, la CONSIP compara, per ciascuna procedura, l’iter già seguito con il procedimento e le garanzie di trasparenza e massima partecipazione richieste dalla normativa in vigore, alla luce dei principi di cui all’articolo 2 del presente decreto, e verifica se e in che misura tali garanzie sono state rispettate.

2. All’esito di tale verifica, la CONSIP individua:

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