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05/12/2019

Compensi CTU: la maggiorazione per eccezionale importanza deve essere congruamente motivata

La Cassazione ha ribadito che l’applicazione dell’art. 52 del D.P.R. 115/2002, il quale consente l’aumento degli onorari del consulente fino al doppio del massimo tabellare, necessita da parte del giudice una motivazione specifica riferita agli elementi che connotano il tasso di importanza e di difficoltà come “eccezionale”.

Cass. 18/11/2019, n. 29876 ha ribadito il consolidato principio secondo cui - in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50-56 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica.

L’art. 52 del D.P.R. 115/2002 consente un aumento degli onorari per il CTU fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle per le prestazioni di carattere eccezionale, cioè quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o quanto meno di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato il consulente in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (si veda anche).
A proposito di tale fattispecie, Cass. 29876/2019 ha altresì ribadito:
- che il riconoscimento di tale aumento (che a sua volta presuppone il previo riconoscimento in favore del CTU del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle) costituisce anch’esso oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata;
- che tuttavia tale decisione del giudice deve necessariamente essere ricollegata ad un puntuale riscontro dell’esecuzione di prestazioni aventi un tasso di importanza e di difficoltà “eccezionale”, e pertanto ai fini dell’applicabilità della maggiorazione fino al doppio di cui all’art. 52 del D.P.R. 115/2002, occorre che il giudice attribuisca rilevanza agli altri fattori che rendono l’importanza e la difficoltà della prestazione “eccezionale”, e dunque maggiore rispetto a quella che deve essere compensata con l’attribuzione degli onorari nella misura massima (si vedano anche: Cass. 21/09/2017, n. 21963; Cass. 18/09/2009, n. 20235; Cass. 19/03/2007, n. 6414; Cass. 31/03/2006, n. 7632).

Dalla redazione