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Circ.Min. LL.PP. 16/12/1999, n. 349/STC

Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali.
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[Premessa]



Il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993R di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, al comma 6, dell'art. 8, che tratta degli organismi di certificazione, ispezione e prova e del loro accreditamento, nel precisare che "Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086",R ha prescritto che "L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce".

Per il settore delle prove geotecniche l'attività di esecuzione di prove in sito e/o in laboratorio è stata finora svolta al di fuori di qualsiasi controllo, da parte di questo Ministero o di altri organismi dello Stato, che potesse garantire una sufficiente affidabilità ai risultati forniti.

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Allegato
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PARTE I
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1. Premesse

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993,R il Ministro dei lavori pubblici ha la facoltà di r

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2. Campo di applicazione della circolare

Con riferimento al combinato disposto dal comma 6, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993 Re dal punto c) dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,

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3. Soggetto gestore

3.1 - Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico;

3.2 - sono esclusi dalla concessione i titolari di ditte individuali e le società i cui soci, i

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4. Requisiti richiesti all'atto dell'istanza

4.1 - Le istanze di concessione debbono riferirsi a strutture operanti nel campo delle prove geotecniche da almeno due anni, costituendo elemento qualificante anche eventuale altra attività svolta in campi affini;

4.2 - il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità, seguendo i criteri generali di cui alla parte II. Deve pertanto essere stato predisposto ed applicato, da almeno un anno, lo specifico manuale di garanzia qualità del laboratorio, corredato delle procedure necessarie;

4.3 - la funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo anche in relazione alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori di attività del laboratorio come specif

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5. Documentazione da allegare all'istanza

In relazione a quanto innanzi precisato, la specifica istanza di concessione, deve contenere la seguente documentazione:

5.1 - domanda in bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante, con firma autenticata. Nella domanda deve specificarsi:

a) settore/i per i quali si chiede la concessione;

b) il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale, società di persone);

c) ubicazione della sede del laboratorio con l'indicazione di ogni elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria istanza sotto tale profilo, tenendo conto, nell'individuazione dell'area operativa, delle strutture già autorizzate e del grado di soddisfacimento delle esigenze di prova e certificazione oggetto della circolare. Al riguardo il servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici si riserva ogni valutazione di merito sugli elementi forniti, anche al

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6. Istruttoria e controlli

La documentazione sopra richiamata, deve essere trasmessa al consiglio superiore dei lavori pubblici,

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7. Durata e rinnovo della concessione

La concessione, rilasciata dal servizio tecnico centrale su conforme parere del consiglio superiore dei l

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8. Sospensione e revoca della concessione

È prevista la sospensione o la revoca della concessione ove il servizio tecnico centrale accer

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9. Disposizioni transitorie

Per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, è consentita una deroga temporanea alle disposizioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.6 e 4.8 come di seguito indicato:

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PARTE II
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A - Elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione ufficiale
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1 - Prove di laboratorio sui terreni:

1.1 - prove di riconoscimento e classificazione:

1.1.1 - analisi granulometrica:

1.1.1.a) - mediante setacci e/o crivelli;

1.1.1.b) - per sedimentazione;

1.1.2 - misura del peso dell'unità di volume;

1.1.3 - misura del conten

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2 - Prove di laboratorio sulle rocce:

2.1 - prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche:

2.1.1 - misura del peso dell'unità di volume;

2.1.2 - misura del peso specifico del solido;

2.1.3 - misura del contenuto d'acqua;

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3 - Prove in sito:

3.1 - perforazioni:

3.1.1 - perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo;

3.1.2 - prelievo di campioni indisturbati (a pressione e a rotazione) e a disturbo limitato;

3.2 - prove di permeabilità:

3.2.1 - rilievi di falda nel sondaggio e installazione di piezometri;

3.2.2 - prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera;

3.2.3 - prove di permeabilità

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B - Elenco delle attrezzature

Tutte quelle necessarie all'esecuzione delle prove di cui sopra e comunque almeno:

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1 - Prove di laboratorio sui terreni:

1.01 - estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;

1.02 - serie unificata di setacci e crivelli;

1.03 - setacciatore meccanico;

1.04 - sei cilindri graduati per analisi granulometrica per sedimentazione;

1.05 - vasca termostatica per l'analisi granulometrica per sedimentazione;

1.06 - agitatori per l'analisi granulometrica e densimetro;

1.07 - recipienti graduati in pyrex di varia forma e capacità;

1.08 - termometri, capsule, matracci, spazzole, pennelli, pinze, fustelle;

1.09 - attrezzatura per la determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità;

1.10 - attrezzatura per la determina

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2 - Prove di laboratorio sulle rocce:

2.01 - carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;

2.02 - frantoio da laboratorio per rocce;

2.03 - rettificatrice-spianatrice per rocce per la normalizzazione delle facce dei provini. Lo strumento dovrà consentire l'asportazione di materiale con precisione non inferiore a un decimo di millimetro;

2.04 - sega da taglio per rocce completa di lame di diversa dimensione e durezza;

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3 - Prove in sito:

3.01 - due sonde a rotazione complete di pompa per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, di aste di perforazione e di tubazione di rivestimento provvisorio, di campionatori tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e Denison; le sonde devono avere capacità di perforazione rispettivamente fino a 30 e 50 m;

3.02 - accessori vari: freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer, torvane ed una dotazione di non meno di 20 fustelle portacampioni;

3.03 - attrezzatura per prova scissometrica;

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B.1 - Elenco delle attrezzature previste in fase transitoria
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1 - Prove di laboratorio sui terreni:

1.01 - estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;

1.02 - serie unificata di setacci e crivelli;

1.03 - setacciatore meccanico;

1.04 - sei cilindri graduati per analisi granulometrica per sedimentazione;

1.05 - vasca termostatica per analisi granulometrica per sedimentazione;

1.06 - agitatori per analisi granulometrica e densimetro;

1.07 - recipienti graduati in pyrex di varia forma e capacità;

1.08 - termometri, capsule, matracci, spazzole, pennelli, pinze, fustelle;

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2 - Prove di laboratorio sulle rocce:

2.01 - carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;

2.02 - frantoio da laboratorio per rocce;

2.03 - rettificatrice-spianatrice per rocce per la normalizzazione delle facce dei provini. Lo strumento dovrà consentire l'asportazione di materiale con precisione non inferiore a un decimo di millimetro;

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3 - Prove in sito:

3.01 - una sonda a rotazione completa di pompa per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, di aste di perforazione e di tubazione di rivestimento provvisorio, di campionatori tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e Denison; la sonda deve avere capacità di perforazione almeno fino a 30 m;

3.02 - accessori quali: freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer, torvane ed una dotazione di fustelle portacampioni per sonda;

3.03 - attrezzatura per prova scissometrica;

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C - Locali

I locali nei quali vengono eseguite le prove dei settori a) e b) di cui al punto 2 devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle prove; devono essere opp

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D - Direttore e personale del laboratorio

La corretta esecuzione delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, non sempre disciplinata dal

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D.1. Direttore:

a) i compiti del direttore sono i seguenti:

sovrintendere al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;

adottare le corrette procedure operative sperimentali;

vigilare sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;

assicurare la propria disponibilità per i rapporti con l'utenza;

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D.2. Personale del laboratorio

Il personale del laboratorio di cui al punto 4.3 dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel manuale di garanzia della qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni del direttore.

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D.3. Riservatezza e sicurezza

Tutto il personale del laboratorio deve essere vincolato al rispetto del segreto professionale nei ri

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D.4. Imparzialità, indipendenza e integrità

Il laboratorio e il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che

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E - Garanzia di qualità

Il laboratorio deve essere organizzato al fine di operare secondo gli obbiettivi della garanzia della qualità. Ogni laboratorio deve dotarsi pertanto di un proprio "Manuale delle procedure operative per la garanzia della qualità" (Manuale della qualità), approvato dal servizio tecnico centrale, implementato nella propria organizzazione e gestito in modo autonomo da un "Responsabile della qualità" che custodisce il volume delle non conformità e controlla la corretta applicazione delle procedure operative.

Ove la struttura del laboratorio fosse contenuta, il direttore del laboratorio può assumere la funzione di "Responsabile della qualità".

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E.1. Metodi di prova e procedure

Il laboratorio di prova deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova e sulle

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E.2. Certificati di prova

I risultati della prova di laboratorio formano oggetto del "certificato di prova" che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

Per le prove in sito, al rapporto di prova va allegata una corografia in scala opportuna in cui siano indicate l'ubicazione della zona di indagine ed una planimetria in scala opportuna con l'indicazione planoaltimetrica dei punti di indagine.

Ciascun certificato di prova deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio che rilascia il "certificato di prova";

b) una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissio

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E.3. Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prove

Al fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione deve essere individuato con il relativo numero del verbale di accettazione.

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F - Garante esterno

Il Garante opererà nei confronti del laboratorio in relazione alla sola attività di prove e certificazione prevista dalla concessione e dalle norme tecniche collegate.

Il Garante nominato dal laboratorio interessato, vigilerà sulla conduzione del laboratorio sia da parte del soggetto gestore che da parte del personale tecnico-amministrativo, in modo da assicurare il rispetto delle necessarie condizioni di imparzialità, indipendenza ed integrità.

Il Garante, esperto di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza, comunque in possesso di laurea in disciplin

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G - Documentazione relativa alla gestione del laboratorio

- Atto costitutivo e successive variazioni (per le società).

- Statuto e successive variazioni (per le società). Al riguardo si precisa che nell'oggetto sociale non devono essere previste attività di progettazione ed esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile.

- Certificato penale reso:

a) dal titolare, per le ditte individuali;

b) dal legale rappresentante, per le società;

c) dal direttore del laboratorio.

- Dichiarazione di compatibilità resa dal titolare (ditte individuali) o dal legale rappresentante (società), dal direttore del laboratorio e dagli sperimentatori. Per la dichiarazione si suggerisce il seguente schema:

"Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamen

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56787 456738
H - Riferimenti normativi.

Le prove oggetto della presente circolare devono essere eseguite in ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi:

regio decreto n. 2232 del 16 novembre 1939 "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione";R

regio decreto n. 2234 del 16 novembre 1939 "Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni";R

A.G.I. (1977) "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche";

A.G.I. (1994) "Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio";

CNR UNI 10008/64 "Prove sui materiali stradali. Umidità di una terra";

CNR UNI 10009/64 "Prove sui materiali stradal

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