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L. R. Toscana 28/11/2018, n. 67

Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998.
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Preambolo


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

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Art. 1 - Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/1998

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:

“2.1 Presso la direzione competente della Giunta regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento, il quale è composto:

a) dal direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato;

b) dal dirigente dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. o suo delegato;

c) dai direttori generali delle auto

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