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Deliberaz. C.R. Abruzzo 02/07/2018, n. 110/8

D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento.
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Testo del provvedimento

IL CONSIGLIO REGIONALE·


VISTA la relazione della 2aCommissione consiliare permanente a firma del Presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta regionale n. 248/C del 27 aprile 2018 avente ad oggetto: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.- art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- artt. 9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11/08/2017. Piano Regionale di Gestione integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento;

PRESO ATTO dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta regionale che di seguito si riporta integralmente:


«LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che nella gestione del ciclo dei rifiuti la Regione Abruzzo persegue prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il massimo recupero di materia e la riduzione graduale della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale ed in sicurezza; attuando i principi della "economia circolare", nel quadro di una moderna programmazione regionale di settore;

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto ricorso, notificato a mezzo raccomandata a/r il 26/03/2018, nei confronti della Regione Abruzzo avverso la L.R. 23/01/2018, n. 5 "Norme a sostegno dell'economia circolare -Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei rifiuti (PRGR)", pubblicata sul BURAT Speciale n. 12 del 31/01/2018;

VISTA la nota dell'Avvocatura regionale prot. n. 89567 CC 19/18 del 27/03/2018, con la quale è stato trasmesso il ricorso sopra richiamato, con la richiesta di ricevere le controdeduzioni per gli aspetti di rispettiva competenza da parte dei Servizi regionali interessati sia in ordine ai motivi di gravame sia circa l'opportunità di resistere alla vertenza per cui è causa;

PRESO ATTO della nota prot. 104121/18 dell'11/04/2018, sottoscritta congiuntamente dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, con la quale si comunica che, dopo una attenta valutazione delle motivazioni di cui al ricorso de quo, sussiste un interesse da parte della Regione Abruzzo a costituirsi in giudizio, come da relazione trasmessa dal SGR con nota prot. n.111532/18 del 17/04/2018;

VISTA la nota prot. n. 8112 del 12/04/2018 del Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale;

PRESO ATTO, in particolare, che ad avviso del predetto Servizio: "omissis … i rilievi sollevati dal Governo in ordine al primo motivo di ricorso appaiono condivisibili e difficilmente superabili. Ed infatti, come ampiamente argomentato dalla difesa erariale, l'adozione del PRGR attraverso un procedimento amministrativo in luogo di quello legislativo consentirebbe una migliore e trasparente valutazione degli interessi ambientali sottesi ad una esplicita rappresentazione dei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche ed amministrative.

Diversamente, lo strumento legislativo, privo di qualsivoglia obbligo di motivazione, risulterebbe strumentalmente inadeguato a garantire lo svolgimento di alcuni necessari passaggi procedurali cui l'iter di approvazione è tenuto al fine di consentire una corretta ed esplicita valutazione, oltre che l'adeguata tutela giurisdizionale, dei "primari" interessi ambientali. Peraltro, lo stesso art. 11 della L. R. n. 45/2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", nel delineare l'iter procedimentale di adozione e approvazione del PRGR, prevede espressamente, al comma 1, che "La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali; (...) adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale che provvede alla sua approvazione, con lo stesso procedimento si provvede, almeno ogni tre anni, all'aggiornamento del piano regionale. Nella citata disposizione, per l'approvazione e l'aggiornamento del Piano non è richiesta la legge regionale, ma una deliberazione consiliare di natura amministrativa, come avviene anche in alcune Regioni (Lazio, Veneto, Marche ...) ... proponendo nel contempo ... l'adozione del PRGR secondo la procedura "amministrativa" già delineata a regime dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 45/2007, secondo cui l'Organo esecutivo, fermi restando i diversi passaggi procedurali previsti dall'art. 9, adotta il piano regionale e lo propone al Consiglio regionale che provvede, con deliberazione, alla sua approvazione ... omissis ";

VISTA la nota del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, prot. n. RA/0108042 del 13/04/2018, recante: Ricorso alla Corte Costituzionale avverso alla L.R. n. 5 del 23/01/2018 "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei rifiuti (PRGR)";

DATO ATTO che la Regione Abruzzo è interessata dalla Procedura di Infrazione UE 2015/2165, per il mancato adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito: "PRGR"), nei termini (sei anni) previsti dalla normativa comunitaria (art. 30 Direttiva 2008/98/UE), come recepita dalla normativa italiana (art. 199, co. 10 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.);

RILEVATE la necessità e l'opportunità che, nelle more della definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale avente ad oggetto l'impugnativa della L.R. 23/01/2018, n. 5, la Regione Abruzzo proceda comunque all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 9 e 11, co. 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., al fine di evitare, ex ceteris, le possibili ripercussioni negative di carattere finanziario conseguenti alla procedura di infrazione innanzi richiamata;

CONSIDERATO pertanto, sulla scorta dei rilievi mossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale in merito al primo motivo di cui al ricorso sulla cd. "riserva di amministrazione", che ai fini del completamento dell'iter amministrativo già posto in essere si ritiene necessario ed opportuno procedere all'adozione del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti secondo la procedura "amministrativa", già delineata a regime dall'art. 11, co. 1 della L.R. 45/2007, secondo cui l'Organo esecutivo, fermi restando i diversi passaggi procedurali previsti dall'art. 9 della stessa legge, adotta il piano regionale e lo propone al Consiglio regionale che provvede, con deliberazione, alla sua approvazione;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio regionale, ai fini del relativo esame di competenza e della relativa approvazione definitiva in via amministrativa, la presente deliberazione avente i medesimi contenuti dispositivi della DGR n 523/C del 26/09/2017 e gli stessi Allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, che si riconfermano anche per le ulteriori motivazioni di seguito illustrate;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

RITENUTO altresì, che la programmazione regionale nella gestione dei rifiuti deve prevedere azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e deve promuovere ogni sforzo organizzativo verso "rifiuti zero" (cd. ZW) e diffondere ima maggiore consapevolezza degli utenti sul concetto "rifiuto = risorsa";

PRESO ATTO che nella seduta del 14/03/2017, il Parlamento Europeo ha approvato il cd. "pacchetto economia circolare", che comprende n. 4 direttive in materia di rifiuti (2008/98/Ce), discariche (1999/31/Ce), imballaggi (1994/62/Ce), veicoli fuori uso (2000/53/Ce), pile (2006/66/Ce) e RAEE;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti /COM/2014/0398/fina/12";

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "compostaggio di comunità", misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD. sperimentazione del "vuoto a rendere", nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, ... etc.);

CONSIDERATO che il D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", prevede all'art. 196 "Competenze delle Regioni", ed in particolare al comma 1:

- lett. a) "la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le autorità d'Ambito, de

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