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L. R. Piemonte 04/10/2018, n. 15

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/03/2023, n. 3
- L.R. 26/03/2019, n. 10
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CAPO I. - PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI
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Art. 1. - (Finalità, definizioni ed azioni)

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

b) incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l’area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente; tale incendio può avere origine sia in prossimità dell’insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo che successivamente può

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Art. 2. - (Accordi e convenzioni)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, può avvalersi dell'Arma de

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Art. 3. - (Volontariato)

1. Il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale unica componente regionale di volontariato, rispondente ai requisiti di cui al comma 2, concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell’opera di prevenzione e lotta attiva agli ince

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Art. 4. - (Previsione e dichiarazione dello stato di massima pericolosità)

1. La Giunta regionale ai fini della prevenzione e dell’organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull’utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio.

2. La valutazione del pericolo, ef

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Art. 5. - (Prevenzione)

1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; tali forme di prevenzione sono attuate nel rispetto delle finalità del piano di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b) e secondo gli obiettivi da esso indicati.

2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.

3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a re

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Art. 6. - (Lotta attiva agli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attività di: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e da terra.

2. La Giunta regionale organizza il proprio Sistema operativo AIB individuando e affidando tramite apposite convenzioni, compiti e competenze sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente.

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Art. 7. - (Ricostituzione boschiva)

1. Nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 10 della l. 353/2000, la Giunta regionale provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio d

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Art. 8. - (Segnalazione di incendi boschivi)

1. Chi avvista in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito lo comunica imm

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Art. 9. - (Aree naturali protette)

1. Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta atti

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CAPO II - (DIVIETI, SANZIONI E PRESCRIZIONI)
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Art. 10. - (Divieti e cautele)

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.

2. È vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria. N3

2-bis. È vietato l’abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell’anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l’interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale. N1

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Art. 11. - (Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)

1. Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrod

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Art. 12. - (Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate:

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Art. 13. - (Sanzioni)

1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’app

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CAPO III - (ABROGAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
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Art. 14. - (Abrogazioni)

1. La legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della

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Art. 15. - (Disposizioni finanziarie)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 sono introitati nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 01, categoria 03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Agli oneri di parte corrente, quantificati in euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2018 e in euro 3.

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