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06/09/2018

Previdenza professionale Ingegneri ed Architetti: iscrizione alla cassa e contributi

La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima l'iscrizione d'ufficio all'Inarcassa di un ingegnere nucleare che svolgeva attività di consulenza marketing e dichiarato che non erano dovuti i contributi previdenziali a quest'ultimo richiesti.

Ai fini dell'iscrizione alla cassa professionale e dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, la Sent. C. Cass. civ. 01/08/2018, n. 20389, ha evidenziato il rilievo che assume l'oggettiva valutazione dell'attività svolta dal professionista; avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a ciò collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall'utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito; nessun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il professionista sia ingegnere, dovendosi invece valutare l'attività concreta svolta dallo stesso.

Nel caso di specie, è stata confermata la sentenza di appello che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio di un ingegnere alla Inarcassa, dichiarando altresì che nulla era dovuto all'Istituto a titolo di contributi e sanzioni, poiché il possesso di una laurea in ingegneria nucleare ed il bagaglio culturale a ciò conseguente, risultano elementi estranei alla concreta attività di analisi marketing svolta dal professionista. 

Dalla redazione