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Sent. C. Cass. pen. 24/01/1994, n. 203

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1. Edilizia ed urbanistica - Costruzioni in zone sismiche - Adempimenti ex art. 17 L. 1974 n. 64 - Omissione - Natura di reato istantaneo con effetti permanenti. 2. Edilizia ed urbanistica- Costruzioni in zone sismiche - Attestazione del consiglio LL.PP. di idoneità dei sistemi costruttivi - Necessità - Domanda di autorizzazione - Obbligo del committente di presentazione.
1. In tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, l'omissione degli adempimenti relativi alla presentazione della domanda e dei progetti ai sensi dell'art. 17 L. 2 febbraio 1974 n. 64 costituisce reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con l'omissione degli adempimenti richiesti dalla predetta norma, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere; ciò perché l'art. 17 legge cit. prescrive che la domanda sia presentata da chi intende procedere a costruzioni, riparazioni è sopraelevazioni e dunque prima di queste. 2. In tema di normativa antisismica, l'art. 1 L. 2 febbraio 1974 n. 64 prescrive che quando vengono usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale è precompresso, l'idoneità di tali sistemi dev'essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio stesso; l'obbligo della domanda di autorizzazione all'esecuzione delle suddette opere o, quanto meno, di segnalazione della particolarità del progetto al competente ufficio regionale, incombe sul committente (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica) e non è delegabile ad un terzo estraneo, quale il progettista o il direttore dei lavori. (Fattispecie nella quale la S.C., ha censurato l'operato del G.i.p. presso la Pretura, secondo il quale la peculiarità della violazione contestata e le dimensioni dell'ente committente escludevano la responsabilità del legale rappresentante di esso).

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R
L. 2 febbraio 1974 n. 64, art. 1 e 17 R

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