FAST FIND : GP551

Sent.C. Cass. 30/08/1996, n. 7987

43745 43745
1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Conclusione entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori - Inosservanza - Conseguenza - Pagamento ultimo stato di avanzamento - Decorrenza interessi.
1. In tema di appalti pubblici, l'art. 5 L. 10 dicembre 1981 n. 741 prevede che il collaudo debba essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre l'art. 36 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 riconosce, in caso di mancato collaudo, il pagamento degli interessi sulla rata di saldo dopo che sia trascorso il termine di centoventi giorni dalla data entro cui doveva essere rilasciato il certificato di collaudo; ne consegue che, ultimati i lavori e decorso inutilmente il termine per il collaudo, la rata di pagamento dell'ultimo stato di avanzamento costituisce la rata di saldo ed è assoggettata, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, alle scadenze espressamente previste dall'art. 36 cit.

1. Ved., sul ritardato pagamento del corrispettivo negli appalti oo.pp., Cass. 15 giugno 1988 n. 4088 R e, sul ritardo del collaudo, Cass. 28 ottobre 1954 n. 11312 [R=W28O5411312], 19 novembre 1992 n. 12381 R, 17 gennaio 1985 n. 113 R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art 36 [R=DPR106362,A=36], L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5 [R=L74181,A=5]

Dalla redazione