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Delib. G.R. Sardegna 01/07/2010, n. 25/40

Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib. G.R. n. 10/3 del 12.3.2010. Riapprovazione Linee Guida.
Con le modifiche introdotte dalla Deliberaz.G.R. del 01/06/2011 n.27/16
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[Premessa]




Il Presidente, di concerto con gli Assessori dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa dell’Ambiente, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dell’Industria, riferisce alla Giunta quanto segue.

In attuazione dell’art. 6 della L.R. n. 3/2009, con la deliberazione della Giunta n. 10/3 del 12.3.2010, la Regione ha approvato l’atto di indirizzo e le linee guida in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

G

L’applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione predetta ha evidenziato, per talune fattispecie, alcuni dubbi interpretativi in ordine ai seguenti punti:

1. al criterio di priorità delle “istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabil

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A. Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA)

Sono soggetti alla disciplina di denuncia di inizio attività prevista a

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Tabella 1 - Impianti esclusi dalla Autorizzazione Unica (sottosoglia)

Fonte

Soglie

Eolica

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B. Interventi in regime di installazione libera soggetti a Comunicazione Preventiva.

È sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, per gli interventi previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, considerati di manutenzione ordinaria e di seguito elencati:

a) l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

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C. Interventi assoggettati ad Autorizzazione unica.

La costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di e

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Tabella 2 – Quadro sinottico

Normativa

Tipologia impianto

Potenza / destinazione d’uso

Procedura autorizzativa

Competenza amministrativa

D.L. n.40/2010 come convertito L. n. 73/2010 Art. 5

Pannelli solari, fotovoltaici e termici

Senza serbatoio di accumulo esterno,a servizio degli edifici, da realizzare fuori zona A) “Centro storico”, come individuata nei vigenti strumenti urbanistici comunali.

Comunicazione preventiva, anche per via telematica, inizio lavori

Comune

D.Lgs. 387/2003, art. 12 comma 5

Qualunque tipologia di impianto fotovoltaico

0-20 KW tutte le destinazioni d’uso

Denuncia inizio attività (DIA)

Comune

D.M. 19.02.2007 art. 2, comma 1 lett. b3

D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 art. 11

Impianto fotovoltaico integrato installato sul tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma

qualsiasi potenza e destinazione d’uso (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)

Comunicazione preventiva esclusi immobili ed aree vincolate

Comune

Non ricompreso nella categoria del D.M. 19.02.2007 art. 2, comma 1 lett. b3

Impianto fotovoltaico integrato installato sul tetto di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o aderente alla superficie degli edifici ed i cui componenti modificano la sagoma degli edifici medesimi.

qualsiasi potenza e destinazione d’uso (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)

Denuncia inizio (DIA): è considerata manutenzione straordinaria. Occorre allegare l’autorizzazione paesaggistica se in immobili o aree vincolate ai sensi D.lgs. n. 42/2004

Comune

Alla Dia il proponente allega le altre autorizzazioni necessarie

D.M. 19.02.2007 art. 2, comma 1 lett. b2

D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 art. 11

Impianto fotovoltaico parzialmente integrato aderente al tetto di edifici esistenti e che rispetta contemporaneamente tutte le condizioni previste dall’art.11 del D.lgs n.115/2008

qualsiasi potenza e destinazione d’uso (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)

Comunicazione preventiva

Comune

D.M. 19.02.2007 art. 2, comma 1 lett. b1 e b2

Impianto fotovoltaico

- non integrato

- parzialmente integrato

in edifici esistenti che non rispetta contemporaneamente tutte le condizioni previste dall’art. 11 del D. lgs n.115/2008

qualsiasi potenza e destinazione d’uso (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)

Denuncia inizio attività (DIA): è considerata manutenzione straordinaria. Occorre allegare l’autorizzazione paesaggistica se in immobili o aree vincolate ai sensi D.lgs. n. 42/2004

Comune

D.M. 19.02.2007 art. 2, comma 1 lett. b1 D.lgs. 387/2003

Impianto fotovoltaico non integrato ubicato al suolo

inferio

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Allegato - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - LINEE GUIDA


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Art. 1 - (Finalità)

1. Lo scopo delle presenti linee guida è quello di contribuire al perseguimento degli obbiettivi comunitari,

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente procedimento per le espressioni “Fonti rinnovabili”, “Impianti alimentati da fonti rinnovabili&rdquo

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Art. 3 - (Ambito di applicazione)

1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetic

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Art. 4 - (Regime giuridico delle autorizzazioni)

1. L’Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è rilasciata dall’Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti determinati progetti volti alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale e parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione d

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Art. 5 - (Interventi soggetti a D.I.A. e interventi di edilizia libera)


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1. Principi Generali

1.1 Nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 comma 2, della L. 241/90, per gli impianti soggetti a P.A.S., l’Autorità competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico, di cui all’art. 12, c. 4, del D.Lgs. 387/2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale procedimento unico.

1.2 Nel caso di interventi soggetti a P.A.S., in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.

1.3 Nei casi assoggettati a P.A.S., congiuntamente agli impianti, devono essere ricomprese nel medesimo procedimento autorizzativo anche le opere per la connessione alla rete elettrica. Sono allegate alla P.A.S. le autorizzazioni,

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2. Dettaglio per tipologia di impiantoImpianti fotovoltaici

2.1 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione dell’inizio dei lavori, secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica da parte dell’interessato alle amministrazioni comunali competenti:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008):

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Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

2.3 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione dell’inizio dei lavori, secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica da parte dell’interessato alle amministrazioni comunali competenti:

a) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 27, comma 20, della L. 99/2009):

i. operanti in assetto cogenerativo;

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Impianti eolici

2.5 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione dell’inizio dei lavori, secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica, da parte dell’interessato alle amministrazioni comunali competenti:

a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ex art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008)

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Impianti idroelettrici e geotermoelettrici

2.7 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato alle amministrazioni comu

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Art. 6 - (Interventi assoggettati ad Autorizzazione Unica)

1. La costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, non previsti al precedente art. 5, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione ai sensi degli artt. 7 e ss. delle presenti Linee Guida regionali.

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Art. 7 - (Contenuti minimi dell’istanza)

1. All’istanza per il rilascio di autorizzazione unica, da compilarsi secondo lo schema dell’allegato A1, unitamente agli allegati A2, A3 e B1 deve essere allegata, pena l’improcedibilità dell’istanza, la seguente documentazione (da presentarsi in una copia su supporto cartaceo e in una su supporto digitale):

a) copia del progetto definitivo dell’impianto descrivente le opere per la connessione alla rete (come da preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione), le infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e la gestione e il piano di dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi.

Per la definizione del livello progettuale “definitivo” ai fini dell’avvio del procedimento di A.U. si farà riferimento, per quanto applicabile, all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 25 e ss.mm.ii. del D.P.R. 554/1999.

Gli elaborati minimi costituenti il progetto definitivo, firmati da professionisti abilitati per le relative categorie di opere ed impianti, da allegare alla domanda di Autorizzazione Unica sono N1:

i. relazione descrittiva, che contenga in particolare:

- i dati generali del proponente;

- i criteri di inserimento dell’impianto nel territorio;

- la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata con l’analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell’eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti) e le ore equivalenti annue di funzionamento;

- per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata;

- per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

- la descrizione dell’intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell’impianto; stima della vita utile;

- il possesso della capacità economico/gestionale ed imprenditoriale;

- analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore a 1 MWe;

ii. piano di dismissione dell’impianto che preveda, alla cessazione dell’attività produttiva: le modalità di rimozione dell’impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse (compreso l’impianto di rete per la connessione); il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso; nel caso di impianti idroelettrici, descrizione delle misure di reinserimento e recupero ambientale;

iii. relazioni tecniche specialistiche;

iv. relazioni geologica, geotecnica, idrologica o idrogeologica;

v. studio di inserimento urbanistico;

vi. studio di fattibilità ambientale, ove previsto;

vii. calcoli preliminari di dimensionamento delle strutture e degli impianti;

viii. disciplinar

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Art. 8 - (Verifica della documentazione e avvio del procedimento)

1. II procedimento unico è indetto secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze di autorizzazione al protocollo dell’Amministrazione procedente, nel rispetto del termine di cui al comma 4 dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003.

2. Il proponente presenta l’istanza per il rilascio della A.U. per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, mediante una domanda, redatta sulla base dello schema di cui all’allegato A1 e della rel

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Art. 9 - (Istruttoria e conferenza di servizi)

1. L’Amministrazione procedente esamina l’esattezza e la correttezza della documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa anche sulla base delle linee guida per la localizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell’art.18 della L.R. 2/2007 come modificato dalla L.R. 1/2009, art.6, comma 8, e nelle deliberazioni adottate in materia dalla Giunta regionale (D.G.R. 66/24 del 27.11.2008 e D.G.R. 3/17 del 16.1.2009) e dei presenti e successivi atti di indirizzo. A seguito di tale istruttoria il Servizio Competente al fine di una corretta istruzione della pratica può richiedere integrazioni documentali e chiarimenti in merito al progetto presentato.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, a seguito della verifica preliminare di cui al precedente art. 8 e al comma 1 del presente articolo, nonché dell’avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l’Amministrazione procedente indice la Conferenza dei Servizi, svolta con le modalità stabilite dalla L. 241/1990, per l’acquisizione di tutte le

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Art. 10 - (Autorizzazione unica)

1. Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell’autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative. Il tempo massimo per la conclusione del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti alla richiesta di integrazioni o alla conclusione della valutazione di impatto ambientale e/o di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

2. L’autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell’impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decret

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Art. 11 - (Oneri istruttori)

1. Il proponente deve versare prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica all’Autorit&ag

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Art. 12 - (Impegni ed obblighi del proponente)

1. Prima dell’inizio dei lavori di costruzione il proponente sottoscrive un atto di impegno nei confronti dell’Amministrazione procedente e del Comune, o dei Comuni interessati territorialmente dall’intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fa

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Art. 13 - (Disposizioni in merito alle procedure di esproprio)

1. Come stabilito dal comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnova

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Allegato A1


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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA(articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)

M1

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Allegato A2


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SCHEDA INFORMATIVA

M2

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Allegato A3


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DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

M3

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Allegato A4


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QUADRO SINOTTICO

FONTE

CONDIZIONE DA RISPETTARE

Rif. art.5, c.2 All. A

MODALITÀ OPERATIVE DI INSTALLAZIONE

ULTERIORI CONDIZIONI

POT. [kWe]

REGIME GIURIDICO















SOLARE FOTOVOLTAICA

2.1 a)

Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato.

Gli interventi non

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Allegato A5


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CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SERRE FOTOVOLTAICHE EFFETTIVE E CONTROLLI

L’obiettivo dell’Amministrazione Regionale è quello prioritario di fornire agli im

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1. Caratteristiche delle serre agricole e regime edilizio.

La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante.

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2. Definizione di “serra fotovoltaica effettiva”.

Sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con capacità agricola adeg

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3. Criteri per individuare la serra fotovoltaica effettiva.

I criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva sono:

a) Il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, che esercita o intende esercitare l’attività di produzione prodotti agricoli e/o florovivaistici congiuntamente alla produzione di energia fotovoltaica;

b) il livello minimo di illuminamento della serra fotovoltaica, idoneo a soddisfare la tipologia di colture da produrre in serra, deve essere uguale o maggiore del 75%, facendo salva la possibilità per il richiedente di ottenere un minore livello di illuminamento (in funzione delle diverse tipologie di colture) mediante l’utilizzo di sistemi amovibili di ombreggiamento;

c) il richiedente deve dimostrare una capacità agricola adeguata.


3.1 Qualifica di imprenditore agricolo

La realizzazione di serre fotovoltaiche effettive è consentita ai soggetti che svolgono direttamente l’attività agricola. Tale criterio basa i suoi presupposti giuridici sull’art. 2135 del c.c. e sulla disciplina vigente in materia di energie rinnovabili , il comma 7 dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, infatti, per gli interventi in zona agricola richiama espressamente gli articoli 7 e 8 della Legge 57/01 e 14 del D.Lgs 228/01.

Pertanto, possono presentare domanda di autorizzazione unica per la costruzione di serre fotovoltaiche i seguenti soggetti:

- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c.;

- le società di persone

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4. Autorizzazione unica

L’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione unica per le serre fotovoltaiche con potenza superiore a 20 kW di nuova costruzione, è il Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A

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5. Attività di monitoraggio e controllo.

Al fine di garantire il monitoraggio delle attività serricole su tutto il territorio regionale, I Comuni con cadenza trimestrale, trasmettono all’Assessorato all’Ag

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6. Revisione dei parametri tecnici.

Con Decreto dell’assessore dell’agricoltura, annualmente e qualora necessario, si provved

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Allegato B


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Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono state pubblicate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 in attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Ai sensi del Paragrafo 17.1 delle suddette Linee guida, le Regioni possono procedere alla identificazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie e o dimensioni di impianti FER.

In attuazione di tale disposizione, gli Assessorati Difesa dell’Ambiente, Industria, Enti Locali Finanze e Urbanistica, Agricoltura e Riforma Agropastorale, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno avviato la suddetta istruttoria per l’individuazione delle aree e dei siti non idonei. In tale operazione si è tenuto conto delle peculiarità del territorio regionale, cercando così di conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Le presenti disposizioni si applicano agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di potenza superiore a 3 kWp.

Non rientrano in tale categoria gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti dal D.M. 6 Agosto 2010 e ss.mm.ii.

È comunque fatta salva la necessità di acquisire tutte le altre eventuali autorizzazioni e/o pareri previsti dalla normativa vigente o da specifici regolamenti comunali (es. Autorizzazione Unica; Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale; Valutazione di Incidenza, Autorizzazione Paesaggistica, etc.)

Nelle tabelle che seguono si sono rappresentate le tipologie di aree non idonee individuate a seguito della istruttoria effettuata (la quale ha tenuto conto delle aree indicate nell’Allegato 3, lettera f delle Linee Guida Ministeriali).

Il riconoscimento di non idoneità di una specifica area dipende anche dalle caratteristiche dimensionali dell’impianto da realizzare. In particolare, nelle tabelle che seguono si sono suddivisi gli impianti nelle seguenti tre classi dimensionali:

Impianto FV a terra con potenza superore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp;

Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp;

Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp;

Si ricorda a tal proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea, non è consentita una segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni, tale da eludere la normativa in materia di tutela ambientale (ad esempio la sottoposizione ai procedimenti di VIA dei progetti), del paesaggio, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, nonché tale da sottrarsi agli obiettivi che l’applicazione del D.Lgs. 387/2003 si propone al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti sul territorio. L’istruttoria, in altre parole, dovrà tenere conto della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, del cumulo con altri progetti (in istruttoria o già autorizzati).

Le tabelle riportano inoltre:

- La tipologia di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio;

- I riferimenti attuativi di ogni specifica area (ad esempio: eventuale fonte del dato, il provvedimento normativo o il riferimento a una specifica categoria delle norme del PPR);

- Il codice identificativo dell’area;

- La descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati per le aree medesime.

L’ultima tabella allegata indica le “aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati” (paragrafo 16 comma 1 lettera d) delle Linee Guida Ministeriali).

Tali aree, definite genericamente “brownfield” costituiscono aree preferenziali dove realizzare gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo. L’utilizzo di tali aree per la installazione dei suddetti impianti, nel rispetto dei criteri rappresentati nella ultima colonna della tabella, costituisce elemento per la valutazione positiva del progetto.

Pertanto, non è possibile escludere che gli impianti ricadenti al di fuori di tali aree definite “brownfield” e allo stesso tempo al di fuori delle aree non idonee, ovvero gli impianti che, pur ricadendo all’interno delle aree brownfield non ne rispettano i criteri di installazione ivi previsti, possano comportare criticità nella valutazione del progetto e conseguente difficoltà nell’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi e di compatibilità ambientale necessari (es. assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale; Compatibilità Paesaggistica, Valutazione d’Incidenza, etc.). È opportuno precisare che, anche nel caso di impianti ricadenti all’interno delle aree “brownfield” che rispettano i criteri di installazione ivi previsti, potranno emergere eventuali criticità specifiche del sito e/o del progetto sottoposto a valutazione.

Si fa inoltre presente che, se su di un sito si sovrappongono previsioni di tutela derivanti da differenti tipologie di aree non idonee, si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

In deroga a tale disposizione, la condizione di non idoneità derivante dalla presenza di aree istituzionalmente tutelate (codici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3), di aree seminaturali (codice 8.4.2) nonché di aree dichiarate di notevole interesse pubblico (codice 1.4) non si applica alle aree brownfield definite “industriali, artigianali, di servizio” (codice A 1.1), fermo restando quanto stabilito negli artt. 25, 26, 27, 33, 34, 35 e 36 delle NTA del PPR.

L’Allegato B.1, infine, fornisce facsimile di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione da presentare obbligatoriamente, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., contestualmente all’istanza di verifica/VIA, di Autorizzazione Unica, ovvero di Denuncia di Inizio Attività comunale.


Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio

Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio

Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)

Cod.

Impianto FV a terra con potenza superore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp

Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp

Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp

Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati








































1) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 dello stesso decreto legislativo;

I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida

Complesso nuragico di Barumini e relativa buffer zone (Fonte sito Unesco -http:/whc.unesco.org/en/list/833)

1.1

NON IDONEA

NON IDONEA

NON IDONEA

Il World Heritage Committee ha inserito Il complesso nuragico di Barumini nella World Heritage List nel 1997 in considerazione del fatto che il nuraghe di Sardegna, di cui Su Nuraxi è l’esempio per eccellenza, rappresenta una risposta eccezionale per condizioni politiche e sociali, in quanto fa un uso ingegnoso e innovativo dei materiali e delle tecniche a disposizione della una comunità preistorica isolana.

L’inserimento di impianti a terra comprometterebbe le caratteristiche di visione che hanno portato l’inserimento del bene nell’elenco UNESCO.


Le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;

Fonte dei dati: Soprintendenze territorialmente competenti (www.sardegna.beniculturali.it - www.benitutelati.it)

1.2

NON IDONEA

NON IDONEA

NON IDONEA

Art. 20 del D.lgs. 42/2004 “I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”.

I beni tutelati rappresentano un interesse storico, artistico, archeologico che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra.


Gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lett. a e b del D.Lgs. 42/2004;

Beni Paesaggistici di cui all’art. 47 comma 2 lettera a) delle NTA del PPR e relativa fascia di rispetto (qualora sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a e b del comma 1 dell’articolo 136)

(Fonte: nella cartografia allegata al PPR sono rappresentati i vincoli architettonici ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004

http:/webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/PPR/vincoli.zip )

1.3

NON IDONEA *

* ad esclusione degli impianti ricadenti all’interno della relativa fascia di rispetto

NON IDONEA

NON IDONEA

Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: “… 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. … 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.

Il notevole interesse pubblico è dovuto alla singolarità e al valore intrinseco del bene tutelato, che verrebbe compromesso dalla realizzazione degli impianti.


Le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lett. c e d del D.Lgs. 42/2004;

Beni Paesaggistici di cui all’art.47 comma 2 lettera a) delle NTA del PPR e relativa fascia di rispetto (qualora sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate alle lettere c e d del comma 1 dell’articolo 136)

1.4

-

-

NON IDONEA

I beni tutelati sono di tipo areale e non è possibile indicare una incompatibilità a priori: la realizzazione degli impianti è comunque condizionata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.











2) Zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;










Zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica di cui all’art. 54 comma 1 lettera a) delle NTA del PPR

A titolo indicativo tali elementi connettivi sono rappresentati nella cartografia allegata al PPR da:

- strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica

- strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica

- strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica di fruizione turistica

- impianti ferroviari lineari a specifica valenza paesaggistica e panoramica

http:/webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/PPR/reteStradale.zip

2.1

Tale categoria non comporta una identificazione a priori di area non idonea ma suggerisce un livello di attenzione e di criticità per gli impianti che risultano adiacenti a tali elementi connettivi a specifica valenza paesaggistica e panoramica


Aree del territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 40% (artt. 31 e 32 delle NTA del PPR) A titolo indicativo tali aree possono essere identificate tramite elaborazione sul Modello Digitale del Terreno: http:/www.sardegnaterritorio.it/webgis/catalogodati/ricercasemplice

2.2

NON IDONEA

NON IDONEA

NON IDONEA

Art. 32 comma 1 del PPR: Nelle aree a forte acclività, qualora non contigue ai centri abitati, sono preclusi gli interventi di nuova edificazione e comunque ogni trasformazione che ne comprometta l’equilibrio geomorfologico e idrogeologico.

La realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque taglia in tali aree potrebbe compromettere il rispetto dell’assetto paesaggistico e l’integrità visuale e i valori estetico identitari del contesto, nonché il regime idraulico e la permeabilità dei suoli










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Allegato B1


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DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE E DEL PROGETTISTA

M4

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