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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Campania 19/03/2010, n. 324
Delib.G.R. Campania 19/03/2010, n. 324
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[Premessa]PREMESSO CHE la Direttiva HABITAT 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, ha l’obiettivo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato; CHE in particolare l’articolo 6 paragrafo 2 della suddetta direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva; |
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LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA |
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PremessaLa “Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” comunemente denominata HABITAT ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare all’articolo 6, comma 3 prevede che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altr |
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1. Autorità competenti1.1 Autorità regionale La Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disin |
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2. Professionalità competenti alla redazione della relazione per la valutazione di incidenzaPer quanto riguarda la determinazione delle professionalità idonee per la redazione dei documenti di verifica preliminare e/o della relazione per la valutazione d |
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3. Criteri e indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non sono necessarie le procedure di verifica preliminare e di valutazione appropriata ai sensi del regolamento viRiguardo all’ambito geografico di applicazione delle disposizioni relative all’obbligatorietà della presentazione della relazione ai fini della valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere la stessa non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente all’interno dei siti della rete Natura 2000; devono infatti essere presi in considerazione anche i piani, i progetti e gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse. Appare difficile indicare a priori i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani, i progetti e gli interventi a valutazione appropriata; in linea generale sarà ancora la valutazione caso per caso ad orientare le scelte relative alla procedura da adottare. Una più completa conoscenza dei caratteri fisico - biologici - ecologici dei siti, dello stato di conservazione di habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base delle indicazioni provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, una corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 3 settembre 2002). Tuttavia, alla luce delle esperienze effettuate durante l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza in ambito regionale, nelle more dell’individuazione dei soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, e nel rispetto del principio che la presenza e la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, di cui agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE e all’allegato I della direttiva 79/409/CEE, devono essere comunque garantite, il Regolamento VI, all’articolo 3, comma 1, ha individuato i seguenti progetti ed interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, R non risulta necessaria la valutazione di incidenza: |
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4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA4.1 Verifica preliminare (screening) Lo screening è la fase preliminare che individua le possibili incidenze di un progetto o di un intervento su di un sito della rete Natura 2000 e che determina la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione d’incidenza vera e propria, detta “valutazione appropriata”, qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del sito in esame. Ai sensi del Regolamento VI la fase di verifica preliminare non si applica ai piani o programmi e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all’articolo 6 del citato Regolamento VI, eventualmente integrata con la valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006, ove necessaria N11. Inoltre la verifica preliminare non si applica alle tipologie di progetti e/o interventi, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, ricompresi negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006 N12, per i quali dovrà essere espletata la valutazione appropriata, integrata, ove ne ricorrano i termini, alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le previsioni dell’art. 10, comma 3, del D.lgs 152/2006. La verifica preliminare non è necessaria per i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al capitolo 3 delle presenti Linee Guida e per i quali in sede di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui allo stesso capitolo. È comunque fatta salva la facoltà dell’Autorità preposta all’approvazione del progetto o all’autorizzazione dell’intervento di richiedere l’espletamento della procedura di verifica preliminare o anche di valutazione appropriata nei casi in cui non si abbia la certezza dell’assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa. In questa fase occorre fornire una descrizione del progetto o dell’intervento che deve comprendere ed evidenziare gli elementi che possono produrre incidenze negative rilevanti sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, di cui agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE e all’allegato I della direttiva 79/409/CEE, sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani, progetti o interventi, con particolare riguardo agli habitat e specie prioritari. Per l’individuazione degli habitat si fa riferimento ai formulari standard dei siti della rete Natura 2000, disponibili per la consultazione in forma cartacea presso l’AGC 05 - Settore Ecologia - Via De Gasperi 28 - Napoli e scaricabili dal sito www.minambiente.it. È necessario che le informazioni di cui ai predetti formulari siano integrate con una descrizione dettagliata degli habitat, della flora e della fauna rinvenibili nell’area interessata dal progetto o intervento, derivante da opportuni sopralluoghi e documentata da appropriati report fotografici dell’area di intervento. Devono essere, inoltre, fornite dettagliate informazioni qualitative e quantitative su: - aree interessate e caratteristiche dimensionali; - periodo e durata di realizzazione delle opere e/o interventi; - regime vincolistico derivante da strumenti di pianificazione territoriale; - fabbisogno in termini di viabilità e di reti infrastrutturali; - uso delle risorse naturali; - eventuale produzione di rifiuti; - eventuali emissioni in atmosfera - eventuale realizzazione di scarichi; - eventuale inquinamento acustico, luminoso o elettromagnetico prodotto; - alterazioni dirette e indirette eventualmente indotte sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito materiali, dragaggi, …); Sarà inoltre necessario, qualora non ricompresi nel precedente punto elenco, esplicitare gli eventuali ulteriori elementi che completano il quadro informativ |
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5. Principale normativa di riferimentoNormativa comunitaria - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Decisione della Commissione del 22 dicembre 2009 che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco |
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Allegato V - Schema esplicativo dell’Allegato G al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. - testo dell’Allegato GContenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti 1. Caratteristiche dei piani e progetti Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare: - alle tipologie delle azioni e/o opere; - alle dimensioni e/o àmbito di riferimento; - alla complementarietà con altri piani e/o progetti; - all’uso delle risorse naturali; - alla produzione di rifiuti; - all’inquinamento e disturbi ambientali; - al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale : Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: - componenti |
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