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D. Dir. Gen.R. Lombardia 11/12/2009, n. 13866

Determinazioni in merito agli impianti innovativi di cui all'art. 17 comma 1 lett. c) bis della L.R. 26/2003.
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TESTO DEL DOCUMENTO


IL DIRETTORE GENERALE


Visti:

- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96161/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.;

- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 “Norme in materia di impatto ambientale”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura che prevede, tra le linee strategiche di politica ambientale:

- il sostegno allo sviluppo economico ambientalmente sostenibile delle imprese, con particolare attenzione a quelle che operano

per l’erogazione di servizi di pubblica utilità;

per l’erogazione di servizi di pubblica utilità;

- l’incentivazione della ricerca e l’innovazione tecnologica tesa a migliorare l’efficienza energetica;

- l’incentivazione della ricerca e l’innovazione tecnologica tesa a migliorare l’efficienza energetica;

- la valorizzazione dei rifiuti attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e/o il consolidamento di quelle usuali con massimizzazione delle rese che permettano un effettivo riutilizzo, recupero energetico e riciclaggio degli scarti di produzione;

- la valorizzazione dei rifiuti attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e/o il consolidamento di quelle usuali con massimizzazione delle rese che permettano un effettivo riutilizzo, recupero energetico e riciclaggio degli scarti di produzione;

Considerato che, con l’entrata in vigore della l.r. 10 del 29 giugno 2009, alla l.r. 26/03 è stata aggiunta la lettera c) bis all’art. 17 comma 1, che:

Considerato che, con l’entrata in vigore della l.r. 10 del 29 giugno 2009, alla l.r. 26/03 è stata aggiunta la lettera c) bis all’art. 17 comma 1, che:

1. individua gli “impianti a carattere innovativo” come quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall’articolo 211 del d.lgs. 152/06, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato 1, punto 5;

1. individua gli “impianti a carattere innovativo” come quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall’articolo 211 del d.lgs. 152/06, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato 1, punto 5;

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