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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Piemonte 16/03/2009, n. 63-11032
Delib.G.R. Piemonte 16/03/2009, n. 63-11032
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[Premessa]Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, ha sostituito integralmente la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale), inerente, tra le altre, le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), unitamente ai relativi allegati contenenti, in particolare, gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni. Il novellato articolo 35, commi 1 e 2, delle Norme transitorie e finali della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 dispone testualmente: “1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decre |
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Allegato 1 - Modalità di applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in relazione ai disposti di cui alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inerente, tra le altre, le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), unitamente ai relativi allegati contenenti, in particolare, gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni. |
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1. Fase di verifica della procedura di VIA (articolo 10 della l.r. 40/1998 e articolo 20 del d.lgs. 152/2006)In ordine alla fase di verifica della procedura di VIA, l’articolo 20 del d.lgs. 152/2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40/1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell’autorità competente sull’assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA, termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione, da parte del proponente, dell’avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all’autorità competente. Gli articoli 10 e 14 della l.r. 40/1998, viceversa, dispongono il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e il termine di 60 giorni per la pronuncia dell’autorità competente, entrambi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico da parte dell’autorità competente. In merito al termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, si ritiene debba farsi riferimento al termine di quarantacinque giorni previsto dal decreto legislativo, in considerazione del sotteso principio di salvaguar |
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2. Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (articolo 11 della l.r. 40/1998 e articolo 21 del d.lgs. 152/2006)In ordine alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, in virtù di quanto disposto dall’articolo 21 del d. |
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3. Fase di valutazione della procedura di VIA (articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998 e articolo 24 del d.lgs. 152/2006)In ordine alla fase di valutazione della procedura di VIA, l’articolo 24 del d.lgs. 152/2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente, a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall’articolo 14, comma 1 della l.r. 40/1998. In merito, analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica, si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo. Sempre in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008, n. 23-8898, il proponente dovrà inoltre allegare all’istanza di avvio della fase d |
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4. Monitoraggio e controllo (articoli 8, 12 e 15 della l.r. 40/1998 e articolo 28 del d.lgs. 152/2006)Con riferimento alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi, di cui agli articoli 8, 12 |
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5. Sanzioni (articolo 21 della l.r. 40/1998 e articolo 29 del d.lgs. 152/2006)Con riferimento all’espressa previsione di cui all’articolo 29, comma 1 del d.lgs. 152/2006, inerente l’annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quind |
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6. Modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione (articolo 4, comma 4 della l.r. 40/1998 e corrispondenti categorie progettuali degli allegati A1, A2, B1, B2 e B3)Per quanto riguarda l’applicazione della procedura di VIA agli interventi di modifica o ampliamento di opere esistenti, si rileva che l’aggiornamento degli allegati alla medesima legge regionale, operato con la deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2008, n. 211-34747, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, ha consentito di uniformare sotto questo aspetto la normativa piemontese con quanto disposto a livello statale e comunitario. Il |
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