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Delib. G.R. Sardegna 26/07/2007, n. 28/56

Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici art. 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale - art. 18 - comma 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 16/01/2009, n. 3/17
- Delib. G.R. 01/06/2011, n. 27/16
- Delib. G.R. 07/08/2015, n. 40/11
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[Premessa]


N2


Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l'Assessore della Pubblica Istruzione, riferisce che con l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono stati definiti i tempi per l'elaborazione di uno studio specifico per l'individuazione di aree a basso valore paesaggistico in cui ubicare gli eventuali impianti eolici, qualora siano previsti dal Piano energetico regionale (art. 112, commi 1 e 2).

In sintonia con il PPR anche il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) prevede che gli impianti eolici siano realizzati nelle aree industriali o in siti già compromessi o degradati ad esse contermini. Questa scelta è motivata anche dalla possibilità di utilizzare l'esistente infrastrutturazione.

È rilevante, d'altro canto, sottolineare che l'individuazione di siti in cui installare nuove fattorie eoliche deve soddisfare da un lato l'esigenza di minimizzare gli impatti sul paesaggio e sul territorio, ma, dall'altro, anche quello, prettamente tecnico, inerente alla "bontà eolica del sito".

L'art. 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, disciplina la realizzazione di ulteriori impianti eolici e, nel rispetto di quanto già previsto nelle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) del PPR e nel PEARS, prevede che:

"1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. È altresì consentito l'ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati.

2. Al fine di garantire sviluppo e consolidamento al tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, è costituita, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano energetico ambientale regionale, una riserva strategica a favore di tali azioni. A tal fine la Regione:

a) può stipulare con primari operatori, in possesso di qualificata esperienza nel settore dell'energia rinnovabile eolica e di una significativa capacità produttiva, un protocollo di intesa

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Allegato - Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112, delle NTA del PPR - art. 18, comma 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2)

N1

0. Premessa

Con l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono stati definiti i tempi per l'elaborazione di uno studio specifico per l'individuazione di aree a basso valore paesaggistico in cui ubicare gli eventuali impianti eolici, qualora siano previsti dal Piano energetico regionale (art. 112, commi 1 e 2).

In sintonia con il PPR anche il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) prevede che gli impianti eolici siano realizzati nelle aree industriali o in siti già compromessi o degradati ad esse contermini. Questa scelta è motivata anche dalla possibilità di utilizzare l'esistente infrastrutturazione.

Peraltro, l'individuazione di siti in cui installare nuove fattorie eoliche deve soddisfare da un lato l'esigenza di minimizzare gli impatti sul paesaggio e sul territorio ma dall'altro anche quello prettamente tecnico inerente alla "bontà eolica del sito".

L'art. 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, disciplina la realizzazione di ulteriori impianti eolici e, nel rispetto di quanto già previsto nelle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) del PPR e nel PEARS, prevede che:

"1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. È altresì consentito l'ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati.

2. Al fine di garantire sviluppo e consolidamento al tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, è costituita, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano energetico ambientale regionale, una riserva strategica a favore di tali azioni. A tal fine la Regione:

a) può stipulare con primari operatori, in possesso di qualificata esperienza nel settore dell'energia rinnovabile eolica e di una significativa capacità produttiva, un protocollo di intesa che destini alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica sostanzialmente equivalenti alle quantità prodotte dagli operatori attraverso impianti eolici in esercizio o da realizzarsi nella Regione Sardegna, in tal modo anche promuovendo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, un maggior utilizzo sostenibile della energia rinnovabile-eolica, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva 2001/77/CE (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

b) può assegnare quote di energia da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi.

3. A seguito delle azioni di cui al comma 2 l'assegnazione delle restanti quote di energia da prodursi con impianti eolici, fino ai massimali stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale, è effettuata attraverso bandi pubblici che consentono di conseguire importanti ricadute economiche e sociali sui territori interessati.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, deve considerarsi modifica irreversibile dei luoghi la realizzazione dei seguenti interventi previsti nel progetto approvato:

a) completa realizzazione dell'infrastrutturazione primaria;

b) realizzazione di tutti i basamenti di fondazione ed elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche.".

Su tali assunti si è proceduto con il presente studio a stabilire quali siano i siti nell'ambito dei quali sia possibile realizzare nuove fattorie eoliche, fermo restando i vincoli già contenuti negli attuali strumenti di pianificazione.

Nei successivi due capitoli verranno indicati i principali vincoli preclusivi all'installazione degli impianti eolici, in riferimento sia alle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, che alle prescrizioni urbanistiche, territoriali, morfologiche e climatiche.

Esito di tale analisi è la "carta di inserimento degli impianti eolici" descritta nel Capitolo 3.

Nel Capitolo 4 sono contenute alcune indicazioni sulle analisi da affrontare nella redazione di uno Studio di Impatto Ambientale per gli impianti eolici, nonché alcune prescrizioni e norme di "buona progettazione".

Nel Capitolo 5 viene affrontata la regolamentazione del minieolico nel territorio regionale.


1. Vincoli preclusivi all'installazione di fattorie eoliche

Nella definizione dei vincoli preclusivi occorre in prima analisi considerare le aree che il Piano Paesaggistico ha individuato come fortemente sensibili ai fini della conservazione e tutela dei beni paesaggistici. Dalla sovrapposizione delle carte tematiche relative alla individuazione delle aree sensibili emergono alcune criticità paesaggistico-ambientali che comportano la totale preclusione all'installazione degli impianti eolici per le aree individuate dai seguenti articoli delle NTA del PPR:


Art. 22 - Aree naturali e subnaturali. Definizione.

«1. Le aree naturali e subnaturali dipendono per il loro mantenimento esclusivamente dall'energia solare e sono ecologicamente in omeostasi, autosufficienti grazie alla capacità di rigenerazione costante della flora nativa.

2. Esse includono falesie e scogliere, scogli e isole minori, complessi dunali con formazioni erbacee e ginepreti, aree rocciose e di cresta, grotte e caverne, emergenze geologiche di pregio, zone umide temporanee, sistemi fluviali e relative formazioni riparali, ginepreti delle montagne calcaree, leccete e formazioni forestali in struttura climacica o sub-climacica, macchia foresta, garighe endemiche su substrati di diversa natura, vegetazione alopsamofila costiera, aree con formazioni steppiche ad ampelodesma».


Art. 25 - Aree seminaturali. Definizione.

«1. Le aree seminaturali sono caratterizzate da utilizzazione agro-silvopastorale estensiva, con un minimo di apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento.

2. Esse includono in particolare le seguenti categorie che necessitano, per la loro conservazione, di interventi gestionali: boschi naturali (comprensivi di leccete, quercete, sugherete e boschi misti), ginepreti, pascoli erborati, macchie, garighe, praterie di pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e formazioni riparie parzialmente modificate, zone umide costiere parzialmente modificate, dune e litorali soggetti a fruizione turistica, grotte soggette a fruizione turistica, laghi e invasi di origine artificiale e tutti gli habitat dell'All.to I della Direttiva 92/43/CEE e succ. mod.».


Art. 33 - Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate. Definizione.

«1. Le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate sono costituite da ambiti territoriali soggetti a forme di protezione istituzionali, rilevanti ai fini paesaggistici e ambientali e comprendono le aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e della L.R. n. 31/1989, le aree della rete "Natura 2000" (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 79/409/CE), le oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. n. 23/1998, le aree gestite dall'Ente Foreste. 2. Le aree istituzionalmente tutelate si distinguono in:

a) Aree tutelate di rilevanza comunitaria e internazionale (siti Ramsar).

b) Aree protette nazionali.

c) Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.

d) Altre aree tutelate».


Art. 38 - Aree di ulteriore interesse naturalistico. Definizione.

«1. Sono aree le cui risorse naturali necessitano di particolare tutela, che concorrono alla qualità paesaggistica del territorio, differenti rispetto alle aree di interesse naturalistico già istituzionalmente tutelate di cui all'art. 33, a quelle identificate ai sensi della L.R. n. 31/1989, ai S.I.C e alle Z.P.S., di cui alla Direttiva Habitat 43/92 CEE.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, provvede a individuare e delimitare cartograficamente le aree in questione. In particolare, esse comprendono alberi monumentali e relative aree di rispetto, aree agro-forestali speciali (oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto), colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'allegato 2, biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e succ. mod., non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici.

3. Rientrano tra le aree in questione le aree di notevole interesse faunistico e le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico».


Art. 48 - Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Definizione.

«1. Nella categoria delle Aree, edifici e manufatti di valenza storico culturale rientrano:

a. i beni paesaggistici, meglio specificati nell'allegato 3, costituiti dalle aree caratterizzate dalla presenza qualificante di:

a.1. beni di interesse paleontologico,

a.2. luoghi di culto dal preistorico all'alto medioevo

a.3. aree funerarie dal preistorico all'alto medioevo;

a.4. insediamenti archeologici dal prenuragico all'età moderna, comprendenti sia insedia-menti di tipo villaggio, sia insediamenti di tipo urbano, sia insediamenti rurali;

a.5. architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee;

a.6. architetture militari storiche sino alla II guerra mondiale.

b. i beni identitari, meglio specificati nell'allegato 3, costituiti aree caratterizzate dalla presenza qualificante di:

b.1. elementi individui storico-artistici dal preistorico al contemporaneo, comprendenti rappresentazioni iconiche o aniconiche di carattere religioso, politico, militare;

b.2. archeologie industriali e aree estrattive;

b.3. architetture e aree produttive storiche;

b.4. architetture specialistiche civili storiche».


Art. 51 - Aree caratterizzate da insediamenti storici. Definizione.

«1. Le aree caratterizzate da insediamenti storici, così come individuati nella Tavola 3, sono costi-tuite da:

a) le matrici di sviluppo dei centri di antica e prima formazione, letti dalla cartografia storica, comprensivi anche dei centri di fondazione moderni e contemporanei, i nuclei specializzati del lavoro e l'insediamento sparso e comprendono in particolare:

1. i nuclei di primo impianto e di antica formazione

2. il sistema delle sette città regie,

3. i centri rurali,

4. i centri di fondazione sabauda,

5. le città e i centri di fondazione degli anni '30 del '900,

6. i centri specializzati del lavoro: - villaggi minerari e industriali, - villaggi delle bonifiche e delle riforme agrarie dell'800 e del '900;

b) gli elementi dell'insediamento rurale sparso: stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles».


2. Vincoli determinati da norme territoriali, urbanistiche e da condizioni morfologiche e climatiche

All'interno delle aree individuate come possibili siti ido

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