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Delib. G.R. Marche 14/05/2007, n. 479

Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Art. 10, comma 7 e art. 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006.

Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 27/04/2009, n. 699
- Delib. G.R. 03/08/2009, n. 1311
- Delib. G.R. 15/03/2010, n. 578
- Delib. G.R. 28/04/2015, n. 345
- Delib. G.R. 02/05/2016, n. 425

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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE

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Allegato A

1. CARATTERISTICHE DEGLI ALBERGHI

1.1. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere, oltre ai requisiti qualitativi previsti per l'attribuzione della classifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, devono disporre di almeno sette camere o unità abitative, nonché adeguarsi agli altri requisiti tecnico - edilizi, igienico - sanitari e di sicurezza, previsti dalle norme di legge in materia.


2. TIPOLOGIE DEGLI ALBERGHI

2.1. Possono assumere la denominazione di “meublè” o “garnì” quegli alberghi che forniscono alloggio con prima colazione, senza servizio di ristorazione.

2.2. Possono assumere la denominazione di “centro benessere” quegli alberghi dotati di impianti e di attrezzature finalizzati a fornire agli ospiti servizi specializzati per il benessere fisico e psichico. L'albergo con la denominazione di “centro benessere” deve avere un livello di classificazione non inferiore alle tre stelle. Non rientrano in questa tipologia gli stabilimenti di cura o case di salute in cui prevalgano i servizi di natura medica e assistenziale.

2.3. In alternativa all'indicazione di “albergo” può essere usata quella di “hotel” o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, “grand hotel” o “grande albergo”.


3. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI ALBERGHI DIFFUSI

3.1. Gli alberghi diffusi così come definiti all'articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 9/2006, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a. gli edifici che compongono la struttura ricettiva devono essere ubicati all'interno dei centri storici come delineati dagli strumenti urbanistici comunali o dei borghi rurali così come individuati dai comuni e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono allocati i servizi di ricevimento e portineria;

b. gli edifici di cui alla lettera a) possono essere trasformati a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni agli aspetti architettonici originali;

c. la gestione della struttura ricettiva deve far capo ad un unico soggetto giuridico che è titolare della relativa, autorizzazione ammInIstrativa ed assume la responsabilità della sua conduzione. La fornitura dei servizi diversi dall'alloggio può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l'attività svolta, previo stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell'autorizzazione amministrativa principale e il gestore dei servizi; resta comunque, in capo al gestore principale, la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso;

d. l'offerta dei servizi nei diversi edifici che compongono l'albergo diffuso deve garantire: un numero di camere o unità abitative non inferiore a sette, un'ampia e confortevole area ricevimento situata nell'edificio principale, un locale bar, le sale comuni di soggiorno in numero adeguato all'ampiezza e articolazione della struttura ricettiva, un locale ristorante;

e. le caratteristiche strutturali, edilizie ed architettoniche degli edifici che compongono la struttura ricettiva, riconducibili a criteri di unicità ed integrazione, devono evidenziarne la specifica identità culturale e ambientale, nonché la peculiarità turistica;

f. deve essere installata una adeguata segnaletica indicante i vari servizi offerti (ingresso, accoglienza, sale comuni di soggiorno, ristorante, camere).

3.2. Gli alberghi diffusi devono possedere i seguenti requisiti obbligatori:

a. servizio di ricevimento e di portineria assicurato 16/24 ore da personale addetto nell'edificio principale;

b. di notte addetto disponibile a chiamata;

c. due lingue straniere correttamente parlate dal personale di ricevimento;

d. cambio di biancheria nelle camere e/o nelle unità abitative e nei bagni ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente, tutti i giorni;

e. riscaldamento in tutti gli edifici che compongono la struttura ricettiva;

f. ristorazione tipica del territorio

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Allegato A1 - Requisiti obbligatori per la classifica degli alberghi

N3


(21) (22) (23) (24)

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01

Servizio di ricevimento

1.01.1

assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva (5) (8)

1.01.2

assicurati 16/24 ore da personale addetto in via esclusiva (4)

1.01.3

assicurato 16/24 ore da addetto (3) (9)

1.01.4

assicurato 12/24 ore (1) (2) (10)

1.02

Servizio di notte

1.02.1

portiere di notte (4) (5)

1.02.2

addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03

Servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

1.03.1

a cura di addetto (4) (5)

1.03.2

assicurato a meno carrello (1) (2) (3)

1.04

Servizio custodia

1.04.1

in cassette di sicurezza singole per tutte le camere (4) (5

1.04.2

cassetta di sicurezza nel 50% delle camere (3)

1.04.3

in cassaforte dell'albergo (1) (2) (3)

1.05

Locali a servizio degli alloggiati

1.05.1

vano adibito a guardaroba e deposito bagagli (4) (5)

1.06

Servizio di prima colazione

1.06.1

in sala apposita (5)

1.06.2

in ambiente appositamente attrezzato per la ristorazione (4)

1.06.3

servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione (4) (5)

1.06.4

in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi (1) (2) (3)

1.07

Servizio di bar (11)

1.07.1

assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)

1.07.2

reso anche nelle camere 24/24 ore con addetto (5)

1.07.3

assicurato 16/24 ore con addetto (4)

1.07.4

reso anche nelle camere 16/24 ore con addetto (4)

1.07.5

assicurato 12/24 ore con addetto (3)

1.07.6

reso anche nelle camere 12/24 ore con addetto (3)

1.07.7

assicurato 12/24 ore (1) (2)

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Allegato A2 - Requisiti obbligatori per la classifica delle residenze turistico - alberghiere

1

PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01

Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni (11)

1.01.1

assicurati 16/24 ore da personale addetto in via esclusiva (3) (5)

1.01.2

assicurati 14/24 ore da personale addetto in via esclusiva (2)

1.01.3

assicurati 12/24 ore (1) (7)

1.02

Servizio di notte

1.02.1

portiere di notte (3)

1.02.2

addetto disponibile a chiamata (1) (2) (6)

1.03

Servizio, di custodia valori

1.03.1

cassette di sicurezza nelle unità abitative (3)

1.03.2

cassaforte nella residenza turistico alberghiera (2)

1.04

Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative (1) (2) (3)

1.05

Lingue estere correntemente pariate dal personale di ricevimento e di portineria

1.05.1

due lingue (3)

1.05.2

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Allegato A3


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