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Deliberaz. G.R. Veneto 06/09/2011, n. 1428

Aggiornamento delle “Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Lr 12/07/2007 n. 16” approvate con Dgr n. 509 del 2/03/2010. (L.r. 16/07, art. 6, comma 1).

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 14/10/2014, n. 1898

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Testo del provvedimento

N5


La Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” riconosce la competenza regionale, mediante specifici provvedimenti amministrativi di Giunta, a dettare normative tecniche in campo edilizio.

In particolare, all’art. 6, comma 1, la norma in argomento prevede che “i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale”.

Al fine di dare attuazione a tale previsione normativa, la Giunta regionale ha ritenuto utile procedere, con atti successivi, alla definizione di Prescrizioni Tecniche specifiche per singole tipologie di intervento, individuate di volta in volta quali prioritarie.

Fino ad oggi la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 840 del 31/03/2009, le “Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione di edifici destinati all’istruzione con riferimento al 1° e 2° ciclo statale e paritario dell’ordinamento scolastico e dei Centri di Formazione Professionale” e con

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ALLEGATO A - Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con Dgr n. 509 del 02/03/2010 - Testo comparativo


Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16” approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010

Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010”

INDICE

PREMESSA

SEZIONE I - GENERALITÀ

Art. 1 - Scopo delle Prescrizioni Tecniche

Art. 2 - Normative di riferimento

Art. 3 - Raccordo con la normativa vigente

Art. 4 - Definizioni

SEZIONE II - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici

Art. 6 - Edifici residenziali privati e di edilizia residenziale pubblica

Art. 7 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico

SEZIONE III - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Art. 8 - Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visitabilità ed adattabilità

SEZIONE IV - CRITERI DI PROGETTAZIONE

Art. 9 - Porte

Art. 10 - Pavimenti

Art. 11 - Infissi esterni

Art. 12 - Arredi fissi

Art. 13 - Terminali degli impianti

Art. 14 - Servizi igienici

Art. 15 - Cucine

Art. 16 - Balconi e terrazze

Art. 17 - Percorsi orizzontali

Art. 18 - Collegamenti verticali

Art. 19 - Scale

Art. 20 - Rampe

Art. 21 - Ascensori

Art. 22 - Servoscala e piattaforme elevatrici

Art. 23 - Autorimesse

Art. 24 - Spazi esterni

Art. 25 - Segnaletica

Art. 26 - Domotica

SEZIONE V - NORMATIVA DEROGATORIA

Art. 27 - Deroga alle prescrizioni tecniche

Art. 28 - Deroga per interventi sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico

Art. 29 - Soluzioni alternative

SEZIONE VI - ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo per l’asseverazione di conformità

Allegato 2 - Schemi grafici esemplificativi

Allegato 3 - Tabella di confronto tra ascensore e piattaforma elevatrice

Allegato 4 - Riferimenti giurisprudenziali

INDICE

PREMESSA

SEZIONE I - GENERALITÀ

Art. 1 - Scopo delle Prescrizioni Tecniche

Art. 2 - Normative di riferimento

Art. 3 - Raccordo con la normativa vigente

Art. 4 - Definizioni

SEZIONE II - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici

Art. 6 - Edifici residenziali privati e di edilizia residenziale pubblica

Art. 7 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico

Art. 7 bis - Adattabilità

SEZIONE III - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Art. 8 - Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visitabilità ed adattabilità

SEZIONE IV - CRITERI DI PROGETTAZIONE

Art. 9 - Porte

Art. 10 - Pavimenti

Art. 11 - Infissi esterni

Art. 12 - Arredi fissi

Art. 13 - Terminali degli impianti

Art. 14 - Servizi igienici

Art. 15 - Cucine

Art. 16 - Balconi e terrazze

Art. 17 - Percorsi orizzontali

Art. 18 - Collegamenti verticali

Art. 19 - Scale

Art. 20 - Rampe

Art. 21 - Ascensori

Art. 22 - Servoscala e piattaforme elevatrici

Art. 23 - Autorimesse

Art. 24 - Spazi esterni

Art. 25 - Segnaletica

Art. 26 - Domotica

SEZIONE V - NORMATIVA DEROGATORIA

Art. 27 - Deroga alle prescrizioni tecniche

Art. 28 - Deroga per interventi sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico

Art. 29 - Soluzioni alternative

SEZIONE VI - ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo per la dichiarazione di conformità

Allegato 2 - Schemi grafici esemplificativi

Allegato 3 - Tabella di confronto tra ascensore e piattaforma elevatrice

Allegato 4 - Riferimenti giurisprudenziali

Art. 3 - Raccordo con la normativa vigente

1. Le disposizioni del presente provvedimento sono redatte ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, nel rispetto dei principi fondamentali alla base della legislazione statale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di progettazione accessibile (L. 9 gennaio 1989, n. 13 e d.m. 14 giugno 1989, n. 236), nonché dei riferimenti tecnico-culturali di più recente emanazione: ICF (International Classificazion of Functioning, Disability and Health, OMS 2001), Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18), i principi dell’Universal Design.

OMISSIS

Art. 3 - Raccordo con la normativa vigente

1. Le disposizioni del presente provvedimento sono redatte ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, nel rispetto dei principi fondamentali alla base della legislazione statale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di progettazione accessibile (L. 9 gennaio 1989, n. 13, d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nonché dei riferimenti tecnico-culturali di più recente emanazione: ICF (International Classificazion of Functioning, Disability and Health, OMS 2001), Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18), i principi dell’Universal Design.

OMISSIS

...OMISSIS

M) Interventi di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. d) d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380): gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell&

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ALLEGATO B - Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010


PREMESSA

Con il presente provvedimento, in attuazione dell’art 6, comma 1, della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, sono stabilite le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico.

Si tratta di una serie di prescrizioni tecniche, da applicarsi sia in caso di nuova costruzione che in caso di ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, per favorire la progettazione e realizzazione di edifici residenziali privati, edifici residenziali pubblici ed edifici e spazi privati aperti al pubblico nel rispetto dei principi di accessibilità dettati dalla normativa regionale e nazionale.

È proprio dalla normativa nazionale, L. 9 gennaio 1989 n. 13 e d.m. 14 giugno 1989 n. 236, che le presenti prescrizioni discendono, divenendo il loro aggiornamento riferibile all’evoluzione che in molti ambiti (normativo, sociale, medico-riabilitativo, tecnologico, etc. …) ha determinato il cambiamento della percezione e del significato delle cosiddette barriere architettoniche.

In effetti il concetto di barriere architettoniche è l’espressione tangibile del concetto di handicap, ovvero una caratteristica (presenza di un ostacolo o mancanza di un’indicazione) dell’ambiente che impedisca a chiunque di poter entrare in relazione con esso. L’handicap, quindi, è una caratteristica non ascrivibile alla persona, ma è espressione antropologica e sociologica dell’ambiente. La definizione, la concettualizzazione, la simbolizzazione e l’attribuzione di accezione del fenomeno delle barriere architettoniche è allora, così come per ogni altro fenomeno di carattere sociale, un processo derivate da mutamenti sociali; il concetto di barriere architettoniche è - assieme alla società circostante - destinato a cambiare: cambierà quindi la sua definizione, la sua accezione, la sua simbolicità.

Tutto ciò pone - da un punto di vista razionale prima che etico - il soddisfacimento a due imperativi che devono essere raccolti soprattutto dai progettisti. Il primo è la base stessa della progettazione razionale: l’edificio e lo spazio costruito devono rispondere innanzitutto alle esigenze della comunità di riferimento. Il progettista, quindi, non deve prestare solo attenzione alle innovazioni tecniche e tecnologiche, ma deve essere osservatore attento della società che lo circonda. Il secondo imperativo risiede nell’obbligo della capacità critica di cui ogni progettista deve disporre. Se è vero che il concetto di barriere architettoniche è mutevole, assume diversi significati nel tempo ed è causato da diverse esigenze, è necessario non considerare intangibili gli standard e le indicazioni tecniche fissate: anche queste ultime sono il frutto della società circostante e devono avere, per forza di cose, vita limitata.

È evidente allora che le esigenze a cui il progetto deve soddisfare sono moltissime divenendo praticamente infinite se il concetto di disabilità viene esteso ed ampliato a tutti smitizzando il binomio ‘persona disabile - barriere architettonica’, ovvero pensando che un costruito senza ostacoli restituisce comfort e sicurezza a tutti offrendo più opzioni per essere vissuto ed interpretato.

Questo ‘abito mentale’ del progettista si è diffuso negli ultimi anni partendo dagli Stati Uniti dove è individuato come Universal Design. Non si tratta tuttavia di un nuovo genere o corrente di progettazione, né di una specializzazione, ma piuttosto di una metodologia progettuale attraverso la quale il progettista assicura che i propri ‘prodotti’ o ‘servizi’ rispondano ai bisogni del maggior numero di persone, indipendentemente dall’età o dalla disabilità (ovvero dalle condizioni psico-fisiche), in base a principi di seguito elencati:

a) equità d’uso: il progetto prevede spazi ed attrezzature utilizzabili da tutte le persone, indipendentemente dallo stato di salute;

b) flessibilità d’uso: il progetto prevede spazi ed attrezzature adatti ad un’ampia gamma di abilità e preferenze individuali;

c) uso semplice ed intuitivo: l’uso degli spazi ed attrezzature deve risultare di facile comprensione;

d) informazioni accessibili: le informazioni sulla dislocazione degli spazi e sulle modalità d’uso delle attrezzature devono essere facilmente raggiungibili ed interpretabili dalle persone, indipendentemente dallo stato di salute;

e) sicurezza: gli standard di sicurezza devono essere previsti in modo tale da ridurre al minimo i rischi derivanti da eventuale uso improprio o azione accidentale da parte delle persone, indipendentemente dallo stato di salute;

f) sforzo fisico: il comfort d’uso deve prevedere un utilizzo efficace ed agevole, con un minimum di fatica, per tutte le persone, indipendentemente dallo stato di salute;

g) dimensioni e spazio per l’uso: gli spazi e le dimensioni previsti per l’avvicinamento, l’accessibilità, la manovrabilità e l’uso sicuro devono essere calcolati secondo persone con stature, posture e mobilità diverse.

Quanto finora esposto trova una forte analogia, per percorso e risultato, con l’ultima ‘Classificazione Internazionale sul funzionamento, disabilità e salute’ (International Classification of Functioning, Disability and Health ICF) elaborata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sostituito le ormai datate classificazioni di disabilità e handicap (ICIDH) proposte dalla stessa OMS negli anni ‘80.

Si tratta di una nuova classificazione che modifica i criteri di accertamento della disabilità passando da un modello medico ad uno di tipo sociale. Da un punto di vista culturale l’elemento innovativo più rilevante consiste nel partire dalle abilità possedute dalla persona (ossia dal “cosa può fare”), e non dalle sue inabilità (ossia dal “ciò che non può fare”).

Accanto a questi riferimenti tecnico-culturali, si è assistito ad importanti evoluzioni sul piano dei diritti delle persone con disabilità: in ambito internazionale l’ ONU nel 2006 ha approvato la Convenzione Internazionale sui Diritti della Persone con Disabilità, ratificata anche dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18. Per le finalità delle presenti prescrizioni, tale documento è, tuttavia, da intendersi come importante ‘atto di indirizzo’ che all’articolo 9 tratta esplicitamente il tema dell’accessibilità senza, tuttavia, entrare nell’ambito tecnico.

In ambito italiano, sempre sul tema dei diritti delle persone con disabilità, la L. 6 marzo 2006, n. 67 (‘Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni’) ha sancito ex lege che la presenza di barriere architettoniche è un atto discriminatorio e dunque incostituzionale.


SEZIONE I - GENERALITÀ


Art. 1 - Scopo delle Prescrizioni Tecniche

1. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente provvedimento attuativo della L.R. 12 luglio 2007, n. 16 si applicano ai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, nel territorio della Regione del Veneto, con lo scopo di garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico.

In particolare, le presenti prescrizioni tecniche hanno la finalità di innalzare il livello della qualità edilizia ed urbanistica prevenendo ed eliminando gli ostacoli di ordine architettonico ed ambientale che possano arrecare pregiudizio al pieno godimento dei diritti della persona, limitandone o impedendone l’integrazione sociale e la piena realizzazione ovvero la possibilità di partecipazione alla vita di relazione pubblica e privata, indipendentemente dallo stato di salute.

Gli schemi grafici riportati in Appendice, all’Allegato 2, hanno mero valore esemplificativo e non esaustivo. Essi non costituiscono, in ogni caso, riferimento obbligatorio.


Art. 2 - Normative di riferimento

1. Ai fini delle seguenti prescrizioni vengono richiamate le seguenti norme:

Costituzione della Repubblica art.2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;

Costituzione della Repubblica art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

Costituzione della Repubblica art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” - art. 23 (Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative), art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche);

Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” - Capo III Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico - artt. 77-78- 79-80-81-82;

Circolare Ministro dell’Interno 1 marzo 2002, n.4, “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi ove siano presenti persone disabili”;

Legge Regione Veneto 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”;

Legge 6 marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”;

Decreto 28 marzo 2008, “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;

Legge 3 marzo 2009, n. 18, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.


Art. 3 - Raccordo con la normativa vigente

1. Le disposizioni del presente provvedimento sono redatte ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, nel rispetto dei principi fondamentali alla base della legislazione statale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di progettazione accessibile (L. 9 gennaio 1989, n. 13, d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nonché dei riferimenti tecnico culturali di più recente emanazione: ICF (International Classificazion of Functioning, Disability and Health, OMS 2001), Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18), i principi dell’Universal Design.

2. Nel rispetto dell’art. 6 comma 3 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, per quanto non diversamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dettate dalla normativa statale di cui al comma 1.

3. I criteri di progettazione di cui alla Sezione IV del presente provvedimento fanno riferimento al d.m. 14 giugno 1989 n. 236, che qui viene richiamato integralmente, ed in particolare agli artt. 4, 8 e 9. Laddove le presenti indicazioni e soluzioni si differenzino da quanto analogamente previsto dal citato disposto normativo nazionale, si deve intendere che queste prevalgono su quanto riportato dallo stesso decreto.

4. Per quanto riguarda il raccordo con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vie d’uscita, valgono le norme stabilite dall’art. 4.6 del d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare Ministro dell’Interno 1 marzo 2002, n.4.

5. Per quanto riguarda le modalità di intervento sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico si fa riferimento al decreto 28 marzo 2008 che qui si intende integralmente richiamato.

6. I Comuni, per le parti in discordanza con le norme dettate dal presente provvedimento, adeguano i regolamenti edilizi e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici alle disposizioni delle successive Sezioni II, III, IV e V, entro trecentosessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 dalla L.R. 12 luglio 2007, n. 16.

Scaduto tale termine, le disposizioni dei regolamenti edilizi e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali contrastanti con i contenuti delle Sezioni II, III, IV e V del presente provvedimento, perdono di efficacia.


Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini delle seguenti prescrizioni vengono adottate le seguenti definizioni:

A) Accessibilità: la possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF), di raggiungere l’edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

B) Accessibilità equivalente: mutuando il concetto dall’ambito della sicurezza (‘sicurezza equivalente’), in interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico, laddove sia dimostrata l’impossibilità di applicare i criteri considerati dalla normativa vigente, il requisito dell’accessibilità si intende raggiunto attraverso soluzioni o modalità di gestione del bene o dell’area che ne migliorino le condizioni di accessibilità in modo che una persona con disabilità possa:

a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi aree, di mezzi ‘leggeri’ attrezzati;

b) raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell’area (concetto di visitabilità) e, per le restanti parti, avere la disponibilità di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e capire il medesimo;

c) avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audioguide, etc. (facilitatori);

C) Adattabilità: la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, ovvero senza dover intervenire sulle strutture portanti e sulla principale dotazione impiantistica (i.e. colonne di scarico) dell’edificio, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute.

L’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita nel tempo;

D) Autonomia: la possibilità, per le persone con disabilità, di utilizzare, anche con l’ausilio di facilitatori, le proprie capacità funzionali per la fruizione degli spazi ed attrezzature in essi contenuti;

E) Barriere architettoniche:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque il comodo e sicuro utilizzo di parti, attrezzature o componenti dell’edificio, nonché di spazi di pertinenza attrezzati;

c) l’assenza o l’inadeguatezza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, in particolare per coloro che presentano disabilità sensoriali e cognitive;

F) Comfort: il benessere garantito alla persona dalla progettazione di spazi, attrezzature ed oggetti accessibili e fruibili per il tipo di funzione e relazione cui sono destinati;

G) Deroga: in diritto si parla di deroga quando una norma giuridica trova applicazione in luogo di un’altra poiché la fattispecie disciplinata dalla prima (detta norma derogante) è più specifica di quella disciplinata dalla seconda (detta norma derogata), di modo che tra le due intercorre un rapporto di regola ed eccezione.

In sintesi la deroga è l’istituto attraverso il quale, in una data fattispecie, un dettato normativo ne sostituisce un altro, con ciò configurandosi a carattere di eccezionalità;

H) Disagio: la condizione procurata alla persona dalla presenza di ostacoli o dalla mancanza di accorgimenti, che impediscono il pieno godimento di uno spazio, di un servizio, o il pieno svolgimento di attività di relazione;

I) Edificio e spazio privato aperto al pubblico: la nozione di edifici e spazi privati aperti al pubblico comprende tutti quegli ambienti spazi o edifici privati dove si svolga un’attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed alla produzione di servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar, ambulatori, studi professionali ed altri. Secondo la Corte Costituzionale (9 aprile 1970 n 56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione ha attribuito il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto d’ingresso, il rilascio di tessere d’ingresso o di tessere associative, a quelli che pubblicizzino la propria attività o che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo svolgimento di un’attività imprenditoriale: nonché a quelli che consentano l’ingresso ad un rilevante numero di persone;

J) Facilitatori (ICF): fattori che, mediante la loro assenza o presenza, migliorano il funzionamento e riducono la disabilità. Essi includono aspetti come un ambiente fisico accessibile, la disponibilità di una rilevante tecnologia di assistenza o di ausili e gli atteggiamenti positivi delle persone verso la disabilità e includono anche servizi, sistemi e politiche che sono rivolti ad incrementare il coinvolgimento di tutte le persone con una condizione di salute in tutte le aree di vita. L’assenza di un fattore può anche essere facilitante, come ad esempio, l’assenza di stigmatizzazione o di atteggiamenti negativi. I facilitatori possono evitare che una menomazione o una limitazione dell’attività divengano una restrizione della partecipazione, dato che migliorano la performance di un’azione, nonostante il problema di capacità della persona;

K) Fruibilità (art. 2 L.R. 12 luglio 2007, n. 16): la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia;

L) Interventi di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380): […]. Sono comunque da considerarsi tali:

L.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera L.5);

L.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

L.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

L.4) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

L.5) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggisti

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