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Deliberaz.G.R. Piemonte 03/07/2006, n. 25-3293

Articoli 52 quater, quinquies e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330. Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche.
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[Premessa]




Ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lett. g), della l.r. n. 44 del 26 aprile 2000,R recante Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’, e dell’art. 2, comma 2, lett. n), della l.r. 7 ottobre 2002,n. 23 R recante Disposizioni in materia energetica sono attribuite alla regione le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato.

Il D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, R attuativo della direttiva 98/30/CE che detta norme comuni per il mercato interno del gas naturale, all’art. 9 pone in capo alle Regioni gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione di reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti.

Per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio dei gasdotti, il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 R modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, tra le quali sono compresi i gasdotti, prevede lo svolgimento di un procedimento amministrativo unico, ispirato ai principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

In particolare, l’art. 52 quater del D.P.R. 327/01, come modificato dal D. Lgs. 330/04, prevede

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ALLEGATO A - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO A GASDOTTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA O ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI V.I.A. DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 40/1998

L’allegato B1 alla legge regionale 40/1998 comprende, alla categoria progettuale n. 20, i progetti di installazione di gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con lunghezza complessiva superiore ai 20 km; per tali progetti, qualora non ricadenti

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1) PROCEDIMENTO UNICO IN CASO DI GASDOTTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA

Il proponente presenta alla Regione Piemonte, Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, Settore Sistema informativo ambientale e valutazione di impatto ambientale domanda di avvio della fase di verifica, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della l.r. 40/1998, e contestuale domanda di accertamento della conformità urbanistica dell’opera, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e autorizzazione alla costruzione, ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. La sottoposizione del progetto alla fase di verifica implica la necessità di attivare il procedimento di cui all’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. sulla base di un progetto preliminare.

I tempi istruttori decorrono dalla pubblicazione sul B.U.R., a cura della Regione della notizia dell’avvenuto deposito degli elaborati. La pronuncia dell’autorità competente inerente alla fase di verifica avviene entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico sopra citato.

La data di pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituisce riferimento anche per i termini del procedimento unico di cui all’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. che deve terminare non oltre duecentosettanta giorni dalla data medesima.

Per le finalità di cui alla fase di verifica della procedura di V.I.A., il proponente allega alla domanda gli elaborati prescritti all’art. 10, comma 1 della l.

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2) PROCEDIMENTO UNICO IN CASO DI GASDOTTI SOTTOPOSTI DIRETTAMENTE ALLA FASE DI VALUTAZIONE O IN ESITO ALLA FASE DI VERIFICA

Ai fini dell’espletamento della fase di valutazione della procedura di V.I.A., il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 40/1998.

Il proponente presenta alla Regione Piemonte, Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, Settore Sistema informativo ambientale e valutazione di impatto ambientale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998, e contestuale domanda di accertamento della conformità urbanistica dell’opera, apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio, approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e autorizzazione alla costruzione, ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sempre che non sia già stata presentata contestualmente alla domanda di avvio della fase di verifica precedentemente espletata.

Secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 3 della l.r. 40/1998, il giudizio di compatibilità ambientale è espresso entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati presso l’apposito ufficio della Regione, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della medesima legge regionale.

Nel caso in cui il progetto sia sottoposto direttamente alla fase di valutazione di impatto ambientale, la data di avvenuto deposito degli elaborati presso l’apposito ufficio della Region

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ALLEGATO B - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO A GASDOTTI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI V.I.A.

Il proponente presenta alla Regione Piemonte, Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica, una domanda volta ad ottenere, con procedimento unico, l’accertamento della conformità urbanistica dell’opera, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e l’autorizzazione alla costruzione.

Il procedimento unico è avviato sulla base di un progetto preliminare o di un progetto definitivo e si conclude entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui il proponente richieda l’avvio del procedimento unico sulla base di un progetto preliminare, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 52 quater, comma 2, del D.P.R. 327/01 e s.m.i., deve essere corredato da:

un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia;

una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento unico sulla base del progetto preliminare.

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ALLEGATO C - REGIME TRANSITORIO PER PROGETTI DI SEGUITO INDICATI PRESENTATI DA SNAM RETE GAS


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1) METANODOTTI CHE HANNO SUPERATO LA FASE DI VERIFICA CON ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI V.I.A. DI COMPETENZA REGIONALE

In questi casi la documentazione presentata alla Regione deve essere integrata dal proponente con:

- una nuova istanza di procedimento unico;

- elaborati progettuali definitivi -in scala 1:10.000- che recepiscono le prescrizioni fissate nel provvedimento conclusivo della fase di verifica;

- una dichiarazione di ottemperanza rispetto alle prescrizioni da osservare in fase di esecuzione dei lavori, fissate nei predetti provvedimenti;

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2) METANODOTTI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI V.I.A.

Ai fini dell’avvio del procedimento, il proponente deve presentare:

- una nuova istanza di procedimento unico che richiami la documentazione già trasmessa;

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ALLEGATO D - PROCEDURA PER L’ESPRESSIONE DELL’INTESA REGIONALE NEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI GASDOTTI FACENTI PARTE DELLA RETE NAZIONALE (RTN)

Ai sensi dell’art. 52 quinquies del D.P.R. 327/01, come modificato dal D. Lgs. 330/04, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 164/00 è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con le Regioni interessate.

Specificamente, l’articolo citato stabilisce che l’autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L’autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edi

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