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L.R. Abruzzo 28/04/2000, n. 83

Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti.
Legge abrogata dalla L.R. del 19/12/2007 n.45 salvo gli atti attuativi che continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni previste dalla suddetta legge.
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[Premessa]



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TITOLO I - NORME GENERALI
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge, in attuazione del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, Re successive modifiche e integrazioni, d'ora in avanti denominati decreto, disciplina,

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Art. 2 - Finalità e definizioni

1. La presente legge persegue in particolare le seguenti finalità:

a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;

b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e di quelli speciali al fine di aumentare le loro possibilità di recupero;

c) promuovere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;

d) ridurre e progressivamente eliminare lo smaltimento del rifiuto indifferenziato privilegiando forme di trattamento che consentono la valorizzazione del rifiuto e la minimizzazione dell'impatto ambientale associato al suo smaltimento;

e) diminuire la pericolosità dei rifiuti;

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TITOLO Il - COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE
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Art. 3 - Competenze della Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono attribuiti alla competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni amministrative, così come individuati e disciplinati dalla presente legge:

a) predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del piano regionale per la bonifica di aree inquinate;

c) delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati secondo le procedure di cui all'art. 15 della presente legge;

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Art. 4 - Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province:

a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui al successivo art. 10;

b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non ris

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Art. 5 - Competenze dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni:

a) l'attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del decreto, compresa l'eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione

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Art. 6 - Regolamento - tipo per la gestione dei rifiuti urbani

1. Il regolamento-tipo di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. j) prevede, tra l'altro, disposizioni per:

a) assicurare la tutela igienico - sanitaria e la protezione dell'ambiente;

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Art. 7

1. Nel caso di procedimento di rinnovo o proroga dell'autorizzazione di impianti di smaltimento per r

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"Art. 7 bis - Osservatorio regionale rifiuti

N3 1. È istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio regionale rifiuti (di seguito "ORR").

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TITOLO III - PIANIFICAZIONE
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Capo I - Piano regionale
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Art. 8 - Approvazione del piano

1. È approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti che, allegato alla presente legge co

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Art. 9 - Efficacia ed effetti del piano regionale

1. Le prescrizioni normative e le previsioni contenute nel piano regionale hanno carattere vincolante

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Art. 10 - Monitoraggio sull'attuazione del piano e suo aggiornamento

1. La Regione, tramite la competente struttura organizzativa della Giunta, svolge l'attività d

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Capo II - Piani provinciali
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Art. 11 - Contenuto dei piani provinciali e approvazione

1. Le province, sentiti i comuni e nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adottano i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani provinciali devono:

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Art. 12 - Effetti del piano provinciale

1. Le previsioni contenute nei piani provinciali sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e priv

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TITOLO IV - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
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Art. 13 - Articolazione territoriale

1. L'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini della L.R. 3 marz

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Art. 14 - Cooperazione tra i comuni - Conferenza dei Sindaci

1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale o in ciascun sub-ambito, secondo le previsioni del piano provinciale, organizzano il servizio di gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso una delle seguenti modalità:

a) convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/1990 e successive modificazioni ed in

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Art. 15 - Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani

1. I comuni organizzano i servizi comunali per la gestione dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto delle regole comunitarie di concorrenza, affidandone l'esercizio ad un unico gestore, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Art. 16 - Autosufficienza nella gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali Procedure speciali

1. Qualora l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti in un Ambito territoriale ottimale non

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Art. 17 - Programma pluriennale degli interventi

1. In attuazione del piano provinciale, i comuni associati dell'ambito territoriale ottimale o dei sub-

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TITOLO V - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
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Capo I - Impianti
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Art. 18 - Oggetto della disciplina

1. Il presente capo, anche al fine di assicurare la semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in

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Art. 19 - Requisiti tecnici degli impianti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di progressiva riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante la promozione dell'utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, realizzazione ed esercizio degli impianti, la Giunta regionale emana direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amminist

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Art. 20 - Garanzie finanziarie

1. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i criteri e i parametri, articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui all

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Art. 21 - Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti, devono presentare apposita domanda alla Provincia ovvero alla Regione nei casi di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere g) e h), allegando il progetto definitivo dell'impianto.

2. Il progetto di cui al comma precedente deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) indicazione del sito dell'impianto e/o della discarica in conformità alle previsioni del piano provinciale;

b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;

c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio associato alla presenza dell'impianto e/o discarica;

d) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e/o della discarica;

e) capacità e modalità di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti;

f) descrizione delle attività necessarie alla successiva verifica dell'idoneità funzionale dell'impianto, riferita a ciascuna sezione dell'impianto ed alle connesse apparecchiature, attrezzatur

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Art. 22 - Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale

1. Gli impianti, ad eccezione delle discariche, sono soggetti anche a verifica di idoneità funzionale secondo i termini e le modalità indicati nel progetto definitivo di cui al comma 2 del precedente art. 20 e/o prescritti in sede di approvazione del progetto; la relazione di verifica di idoneità funzionale deve verificare la rispondenza di quanto realizzato alle finalità tecniche previste nel progetto;

2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto abilita il soggetto richiedente alla realizzazione dello stesso ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio prevista dal successivo art. 23.

3. L'a

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Art. 23 - Chiusura e gestione successiva alla chiusura delle discariche

1. In conformità ai contenuti dell'autorizzazione rilasciata ai fini della gestione successiva alla chiusura della discarica, entro 180 giorni dalla chiusura stessa, il res

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Art. 24 - Autorizzazione all'esercizio

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle stesse, va presentata alla Provincia ovvero alla Regione nei casi di cui al precedente art. 3, comma 1 lett. g) e h).

2. Il Dirigente della competente struttura della Regione o il competente organo della Provincia, rilasciano l'autorizzazione entro

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Art. 25 - Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata

1. Sono assoggettati a procedura autorizzativa semplificata:

a) le stazioni ecologiche o di conferimento;

b) le piattaforme ecologiche;

c) i centri di trasferimento o trasferenza dei rifiuti solidi urbani;

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Art. 26 - Impianti di sperimentazione e ricerca

1. È competenza della Giunta regionale autorizzare attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti

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Art. 27 - Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti

1. I contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività, di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entr

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Capo II - Smaltimento, trattamento e recupero interregionale dei rifiuti
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Art. 28 - Smaltimento trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, e smaltimento trattamento e recupero fuori regione di rifiuti urbani

1. È fatto divieto di trattare, recuperare o smaltire i rifiuti urbani prodotti al di fuori della Regione Abruzzo negli impianti localizzati nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, sulla base di apposita intesa, convenzione o accordo di programma definiti con le regioni interessate, sentite le Provincie competenti per territorio, può autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urba

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"Art. 29 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni

N3 1. La Regione persegue l'obiettivo

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Art. 30 - Norme particolari per i rifiuti speciali

1. Al fine di ottimizzare la gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali di cui al titolo Il e III del decreto, la Regione, in attesa delle disposizioni tecniche e delle iniziative a livello nazionale ivi previste, promuove e favorisce accordi territoriali in materia.

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TITOLO VI - POTERI DI EMERGENZA, VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI
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Art. 31 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. La competenza relativa ai poteri di ordinanza previsti all'art. 13 del decreto spetta:

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Art. 32 - Provvedimenti regionali straordinari

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità e urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 13 del decreto, anche individuando impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti producono gli effetti di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impian

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Art. 33 - Vigilanza e attività sostitutiva

1. In applicazione del disposto dell'art. 20 del decreto, i poteri di vigilanza, controllo, accertamento delle violazioni e i compiti di irrogazione delle sanzioni amministrative, relativi all'applicazione della presente legge, sono attribuiti, salvo diversa indicazione, alle province.

2. In particolare le province esercitano le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi:

a) sull'attuazione dei piani provin

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TITOLO VII - INCENTIVAZIONI, CONTRIBUTI, COMPENSAZIONI, TRIBUTI E SANZIONI
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Capo I - Incentivi
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Art. 34 - Fondo regionale

1. Il Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. 146/1998, è alimentato, oltre che dalle risorse ivi previste, da:

a) somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;

b) somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni

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"Art. 35 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

N3 1. In attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la Giunta regionale mediante apposite disposizioni:

a) istituisce l'anagrafe dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;

b) propone al Consiglio regionale il piano di bonifica delle aree inquinate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti, disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;

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23732 454335
"Art. 36 - Azioni per lo sviluppo del recupero e riciclo

N3 1. In tutto il territorio regionale sono attivate, entro 180 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti, privilegiando l'adozione di sistemi di raccolta "domiciliari o di prossimità".

2. Nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui all'art. 31, al fine di superare in tempi brevi le criticità territoriali, il termine di cui al comma 1 e conseguenti obblighi, è ridotto a 90 giorni per le seguenti frazioni:

a) pile e farmaci scaduti;

b) carta e cartoni;

c) frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili derivanti dalla

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Art. 37 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l'uso della carta riciclata negli enti pubblici

N4

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Capo II - Tariffe e compensazioni
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Art. 38 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti

1. La Provincia determina per ogni comune facente parte di ciascun bacino di recupero, trattamento e di smaltimento dei

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Art. 39 - Compensazioni per i comuni sede di impianti per rifiuti urbani

1. La Provincia, sentiti i comuni interessati, individua le tipologie degli impianti relativi ai rifiuti urbani, per i quali è d

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23732 454340
Capo III - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
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23732 454341
Art. 40 - Rinvio

N1

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TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
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23732 454343
Art. 41 - Disposizioni transitorie

N2

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23732 454344
Art. 42 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal precedente art. 40, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1) L.R. 60/1985 (Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del DPR 10 settembre 1982, n. 915)

2) L.R. 67/1988 (Determinazione del compenso ai componenti il Comitato degli esperti, di cui alla L.R. 60/1985, recante: Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del DPR 10 settembre 1982, n. 915)

3) L.R. 74/1988 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi)

4) L.R. 3/1989 (Modifica alla L.R. 8 settembre 1988, n. 74, recante "Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi")

5) L.R. 100/1989 (Interventi regionali per la difesa dell'ambiente per l'anno 1989), artt. 2, 3, 4, 5, 7

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23732 454345
Art. 43 - Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del

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