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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Calabria Reggio Calabria 24/03/2015, n. 295
Sent. TAR. Calabria Reggio Calabria 24/03/2015, n. 295
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTO E DIRITTO1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del parere espresso dalla competente Soprintendenza con il quale è stata negata la compatibilità paesaggistica , ex art. 167 del D. lgs 42/2004, dell’intervento edilizio realizzato nel Comune di Villa San Giovanni – Località Porticello, e consistente nel recupero della antica Chiesa Madonna del Rosario e dell’edificio ad essa annesso, nell’ambito si un vasto progetto per la realizzazione di attività da destinare a svago e ricreazione, nonché a residenze, progetto assentito originariamente con la concessione edilizia n. 92/91 rilasciata dal Comune di Villa San Giovanni. 1.1 Il diniego di autorizzazione è stato adottato dalla Soprintendenza in ragione della mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 167 del D. lgs 42/04 per il rilascio del provvedimento in sanatoria, in quanto le opere abusivamente realizzate consistono in un ampliamento dei fabbricati originari e dunque in un incremento delle superfici e dei volumi. L’opera oggetto del denegato provvedimento autorizzatorio era stata, infatti, precedentemente oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 326/2003. L’istanza di condono era stata rigettata dal Comune di Villa San Giovanni non ricorrendo i presupposti indicati dalla legge di sanatoria in quanto era stato accertato che il proprietario aveva proceduto alla realizzazione di nuove volumetrie – in particolare 252 mc – in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale. 2. Il signor Pirilli – che a seguito di compravendita dei beni dal signor Giuseppe Liconti è subentrato nella titolarità dei beni in parola – con il presente ricorso impugna il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia ha dichiarato irricevibile la domanda di accertamento della conformità paesaggistica delle opere ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 42/2004. Il provvedimento soprintendentizio è motivato negativamente in ragione della avvenuta realizzazione da parte del proprietario di incrementi volumetrici che non possono essere considerati, ai fini della esclusione della volumetria ammissibile, “volumi tecnici”. Il signor Pirilli deduce la illegittimità del provvedimento gravato per vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, secondo la prospettiva del ricorrente, l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo non avrebbe garantito al richiedente una adeguata partecipazione procedimentale, in violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis della L.241/90. |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso n. 235/2014, come in epigrafe proposto |
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