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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 30/03/1987, n. 22
L. R. Piemonte 30/03/1987, n. 22
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturaleAi sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, è istituito con la prese |
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Art. 2 - ConfiniI confini del Parco naturale del Monte Fenera, incidente sui Comuni di Boca, Borgosesia, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia e Valduggia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge; la Zona di salvaguardia interna del |
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Art. 3 - FinalitàNell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, le finalità dell'istituzione del Parco naturale del Monte Fenera sono le seguenti: |
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Art. 4 - Durata della destinazioneLa destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal prec |
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Art. 5 - GestioneLe funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da: a) tre rappresentanti del Comune di Boca, di cui uno espresso dalla minoranza; b) tre rappresentanti del Comune di Borgosesia, di cui uno espresso dalla minoranza; c) tre rappresentanti del Comune di Cavallirio, di cui uno espresso dalla minoranza; |
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Art. 6 - PersonaleL'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sen |
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Art. 7 - ControlloPer la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo |
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Art. 8 - Vincoli e permessiSull'intero territorio del Parco naturale del Monte Fenera, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla L.R. 20 ottobre 1977, n. 50; c) alterare e modificare le condizioni natural |
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Art. 9 - SanzioniLe violazioni al divieto di cui alla lett. a) dell'art. 8, primo comma, della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni mc. di materiale rimosso. Per le violazioni al divieto di cui alla lett. b) del precedente art. 8, primo comma, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia. |
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Art. 10 - VigilanzaLa vigilanza del Parco naturale del Monte Fenera è affidata: |
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Art. 11 - Piano dell'areaLa Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi. La Giunta regionale, |
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Art. 12 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazionePer gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, previsti in L. 1.500.0 |
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Art. 13 - Finanziamenti per la gestioneAgli oneri per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 50 |
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Art. 14 - EntrateI proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 9, saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di p |
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Art. 15 - Norma transitoriaI membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 5, sono nominati dai Consigli comunali di |
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AllegatoOmissis |
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